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Centri per l'impiego

mar 02 feb 16

Con direttiva del 24 dicembre 2015, la Regione del Veneto ha fornito le prime indicazioni riguardo l'applicazione delle norme in materia di disoccupazione definite dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.

Con questo provvedimento il lavoratore risulta disoccupato se dichiara di essere disponibile a svolgere una politica attiva che lo porti al più rapido reimpiego. Solo coloro che si registrano e sottoscrivono un 'Patto di servizio personalizzato' possono ricevere i servizi di accompagnamento e formazione per ricercare rapidamente un nuovo lavoro. Per i lavoratori che sono in possesso di indennità, la dichiarazione di disponibilità è automatica ed impegna il lavoratore pena la riduzione e la successiva perdita dei benefici economici.

Il decreto stabilisce inoltre che i lavoratori dovranno rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità - DID – per via telematica attraverso un servizio dedicato che sarà attivo prossimamente nel portale nazionale www.cliclavoro.gov.it. La DID è necessaria per l'acquisizione dello stato di disoccupazione. Per i lavoratori che presentano domanda di NASpI, DIS-COLL o MOBILITA' all'INPS non è necessario inviare la DID in quanto la dichiarazione è già inclusa nella stessa istanza.

In attesa dell'attivazione del servizio sul portale nazionale, la Regione del Veneto ha provveduto a rendere disponibile nel proprio portale regionale www.cliclavoroveneto.it la possibilità di inoltrare la DID per via telematica.

Il servizio è già disponibile, dall'11 gennaio, nella sezione dedicata ai lavoratori e denominata 'Centro per l'Impiego Online'.

I lavoratori disoccupati che hanno rilasciato la DID telematica devono obbligatoriamente contattare un Centro per l'Impiego del Veneto (a loro scelta) entro 30 giorni per confermare la disponiblità e stipulare il patto di servizio personalizzato.

Le medesime linee di indirizzo confermano quanto previsto dal D.lgs 150 circa le modalità di gestione dello stato di disoccupazione. Viene abolita pertanto la possibilità di mantenere lo stato di disoccupazione anche se si svolge attività lavorativa precaria o a basso reddito. Permane la possibilità di percepire un ammortizzatore (NASpI , DIS-COLL o Mobilità) qualora si risulti occupati ma l'attività lavorativa produca un reddito limitato (inferiore al minimo definito dalla specifica normativa).
Lo stato di disoccupazione può invece essere sospeso qualora il lavoratore venga avviato a un rapporto di lavoro dipendente con una durata fino a sei mesi.

Sono infine definiti gli aspetti relativi alle modalità di decadenza dello stato di disoccupazione a fronte dell'avvio di un rapporto di lavoro, di inadempienze da parte del lavoratore (rifiuto della stipula del patto personalizzato, mancata presentazione alle convocazioni del Centro per l'Impiego) o del rifiuto di un'offerta di lavoro congrua.

Accedi al nuovo servizio 'Centro per l'impiego online'
 



news pubblicata il mar 02 feb 16