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Alunni con disabilitŕ e scuola

ALUNNI CON DISABILITÀ E BUROCRAZIA SCOLASTICA - INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE: DIRITTI E DOVERI

 

Spesso i genitori pongono domande su aspetti riguardanti il diritto all’inclusione dei loro figli. 

 

Molto spesso, nei gruppi tematici diffusi sui social network, giungono da parte delle famiglie interrogativi riguardanti i loro diritti, evidentemente non ben esplicitati nelle diverse sedi coinvolte nella presa in carico degli studenti disabili.

 

Una domanda che viene spesso posta è se i genitori abbiano o meno diritto di avere una copia del Piano educativo Individualizzato (PEI) o se possano accedere alla sua consultazione. Certamente, essi possono averne copia o visionarlo presso gli uffici di segreteria.

 

Molto spesso le famiglie chiedono anche quanti incontri e riunioni debbano essere svolte con gli insegnanti. In questo caso occorre distinguere tra gli incontri fissati con le famiglie per tutta la classe e le riunioni indette per la stesura dei documenti.

Per il primo tipo sono previsti generalmente due incontri per quadrimestre, a medio periodo e nella consegna del documento di valutazione, con tutti i docenti; per il secondo tipo, invece, devono essere previsti almeno due incontri, con tutti i soggetti dell’équipe del GLHO: il primo deve essere programmato all’avvio dell’anno scolastico ed è generalmente finalizzato alla stesura del PEI, che deve essere redatto entro due mesi dall’inizio; il secondo deve svolgersi a fine anno scolastico e può prevedere l’aggiornamento dei Profilo Dinamico Funzionale (PDF), come indicato del DPR 24-02-1994. Se in vista di tali scadenze non è giunta convocazione per l’incontro, le famiglie possono sollecitarne la calendarizzazione.

Non solo: se durante l’anno scolastico i soggetti coinvolti ritengono che vi sia necessità di un ulteriore incontro, o di due, ad esempio per apportare modifiche al PEI, il gruppo può riunirsi per prospettare insieme le soluzioni più adeguate.

Un altro aspetto che suscita molti interrogativi nelle famiglie è l’assegnazione delle ore di sostegno. Ricordiamo che essa deve seguire quanto indicato nel PEI. Inoltre, nel caso in cui nella certificazione sia indicata la situazione di gravità, con art. 3 co 3 della L. 104/92, come indicato dalla Sentenza Corte Costituzionale 80/10, deve essere previsto il cosiddetto rapporto 1:1, cioè la presenza dell’insegnante di sostegno per tutto il tempo del suo servizio. Esso, ricordiamo, corrisponde a 25 ore della Scuola dell’Infanzia, a 22 ore della Scuola Primaria e a 18 ore nelle Scuole Secondarie.

In molte situazioni di gravità, in caso di invio di risorse inadeguate, negli ultimi anni le famiglie hanno fatto ricorso ai tribunali amministrativi per ottenere le ore di deroga.

Ricordiamo, infine, che l’integrazione scolastica è un diritto e che il progetto di inclusione non può essere realizzato in forme di organizzazione scolastica escludenti – aule di sostegno, laboratori separati ecc. – o ricorrendo alla delega al docente di sostegno, il quale, ricordiamo, è assegnato alla classe ed assume la contitolarità di cattedra.

Tutti gli alunni sono allievi di tutti i docenti; questi ultimi, tutti, hanno precisi doveri educativi verso di essi. Le famiglie hanno il dovere di seguire il percorso dei figli, di rinnovare i documenti, anche sanitari, quando necessario. Genitori ed insegnanti, insieme, assumono la corresponsabilità educativa ed il loro dialogo costante è fondamentale ai fini del successo scolastico e formativo dei bambini e dei ragazzi.

 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ E BUROCRAZIA SCOLASTICA - INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE: GLI ACRONIMI

 

La scuola e il suo groviglio di sigle: POF, GLHI, GLI, GLHO, DSA, BES, GLIP, GLIR, DF, PDF, PEI … Facciamo un po’ di chiarezza


Molto spesso l’iter che dalla certificazione giunge all’assegnazione dell’insegnante di sostegno e, poi, alla stesura dei documenti connessi, non è accompagnato da un’adeguata informazione con cui le famiglie possano prendere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri implicati. Molti genitori incontrano non poche difficoltà, soprattutto all’inizio del percorso scolastico e spesso faticano a districarsi nei meandri della burocrazia scolastica. Uno degli aspetti che generano confusione è il gran numero di acronimi che vengono utilizzati tra gli addetti ai lavori. Vediamone insieme alcuni molto ricorrenti.


E’ importante innanzitutto sapere che ogni istituzione scolastica deve inserire del Piano dell’Offerta Formativa (POF) le misure attivate per favorire i processi di inclusione degli alunni con disabilità. La centralità dell’integrazione scolastica infatti, già compiutamente normata dalla legge n. 104/92, è stata confermata da tutta la legislazione successiva e poi dalle scuole autonome. Le famiglie possono quindi consultare il POF della scuola di riferimento e prendere visione delle progettualità di carattere inclusivo in essa previste.


In ogni scuola, inoltre, sono costituiti Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI); essi trovano origine nei Gruppi di Lavoro per l’Integrazione d’istituto (GLHI), già previsti dalla legge n. 104 ed oggi integrati da nuove risorse presenti nelle scuole: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni. I compiti precipui di tali gruppi sono stati ridefiniti nella recente normativa sui bisogni educativi speciali BES) ed oggi riguardano non solo agli alunni con disabilità, ma anche tutti gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri BES. Nello specifico i GLI si occupano di rilevare i BES presenti nella scuola, documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, coordinare le proposte emerse dai GLH Operativi (GLHO) ed elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. Quest’ultimo sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici Scolastici Regionali (USR), nonché ai Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) e Regionali (GLIR), per la richiesta di organico di sostegno; sarà inoltre inviato alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.


I GLHO sono invece gruppi di lavoro composti dal Consiglio di Classe, dai referenti dell’ASL, dai genitori dell’alunno con disabilità; se previsti, ne fanno parte anche l’operatore socio-sanitaro che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Tale gruppo si riunisce periodicamente ed ha il compito fondamentale di stilare e aggiornare congiuntamente alcuni documenti fondamentali che accompagnano il percorso didattico-educativo dell’alunno con disabilità. Per ogni incontro è prevista la stesura di un verbale che viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno custodito presso gli uffici di segreteria scolastica. I principali documenti contenuti in tale fascicolo sono la certificazione, la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ E BUROCRAZIA SCOLASTICA - INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE: I DOCUMENTI

 

Certificazione, Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato: quando devono essere redatti e da chi?

 

Ecco un breve excursus sulle informazioni che possono essere utili alle famiglie in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Come già rilevato, infatti, molti genitori incontrano non poche difficoltà, soprattutto all’inizio e spesso faticano a districarsi nei meandri della burocrazia scolastica.

 

Uno degli aspetti fondamentali che accompagnano il percorso scolastico degli alunni con disabilità è la stesura dei documenti, in base ai quali procedere nel cammino educativo e didattico. Essi prendono le mosse dalle indicazioni fornite in area medica e funzionale e devono essere stilati da gruppi di lavoro eterogenei, seguendo i tempi e le modalità indicati dalle norme di riferimento.

 

Il percorso che porta all’assegnazione del docente di sostegno e agli adempimenti connessi prende origine dalla produzione della certificazione, su richiesta delle famiglie, come previsto dalla Legge 104/92. Si tratta del documento che, partendo dalla diagnosi e dalla patologia, indica la tipologia di disabilità che ne deriva e la sua gravità, nonché l’eventuale necessità di personale assistente, di trattamenti riabilitativi e dell’insegnante di sostegno. Ad essa si accompagna la stesura della Diagnosi Funzionale (DF), che è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno. Quest’ultima viene redatta da una commissione apposita ed è finalizzata al recupero del soggetto; comprende perciò sia elementi clinici che psico-sociali, relativi a diverse aree.

Tale documentazione viene consegnata presso le segreterie scolastiche e a partire da essa si avvia l’iter che porta poi all’assegnazione delle risorse necessarie: i docenti di sostegno e, se indicato, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

 

Alla DF segue poi il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); quest’ultimo, partendo dai diversi elementi indicati nella DF in merito alle diverse aree in esame, ne individua il prevedibile livello di sviluppo.

 

L’ultimo documento, che, sulla base dei precedenti, indica il vero e proprio percorso di lavoro da attivare, è il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Esso è finalizzato a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione e deve indicare gli interventi individualizzati di tipo didattico-educativo, riabilitativo, extrascolastico e familiare. Il PEI ha rilievo giuridico, come indicato dalla recente sentenza n. 763/2012 del TAR Toscana, in cui si chiarisce che con esso l’integrazione deve divenire un concreto diritto, da realizzarsi nell’attivazione degli interventi in esso indicati, che la scuola deve garantire, senza alcuna riduzione.

 

I soggetti coinvolti, le modalità, i tempi e le scadenze per la stesura e per gli aggiornamenti di PDF e PEI sono indicati del dettaglio nel DPR 24-02-1994. Essi, insieme alla loro osservanza, rappresentano l’esercizio del diritto all’istruzione e sono un preciso dovere dei soggetti coinvolti nella presa in carico dell’alunno con disabilità.


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