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INFORMATIVA CANONE RAI 2016
Novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (D.L. 208/2015):
è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
ESENZIONI
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713,00.= euro;
I cittadini che pur essendo intestatari di un’utenza elettrica sono privi di apparecchio TV sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica;
Si può dimostrare il diritto all'esenzione presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il 16 maggio 2016, per avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Ponte di Piave, 3 maggio 2016
Scarica la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI