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INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: NUOVE MODALITA' PER LE DOMANDE E DEFINIZIONE DEI REQUISITI
Al momento dell’invio della domanda di invalidità civile per ultra 66enni, si potranno anticipare anche altre informazioni per velocizzare l’erogazione dell’assegno sociale
Con il messaggio 8 maggio 2018, n.1930 l’INPS ha reso note alcune nuove modalità di semplificazione, operative dal 9 maggio 2018, che interessano le procedure e gli adempimenti per accedere ad alcuni benefici di invalidità civile. Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, fa sapere l’INPS, sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508. LA SEMPLIFICAZIONE - In particolare, per attuare la semplificazione, vengono accelerate le procedure per la domanda online di invalidità civile rivolta dai cittadini non in età lavorativa (ovvero con 66 anni e 7 mesi), con l’obiettivo di accorciare i tempi di erogazione del beneficio dell’assegno sociale. Per raggiungere questa accelerazione viene quindi anticipato l’invio di alcune informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. Si tratta dei dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica, l’eventuale delega di riscossione a un terzo e in favore di associazioni, oltre alle modalità di pagamento dell’indennità. Comunicando contestualmente alla domanda di invalidità civile questi dati, la procedura si velocizza, poiché al momento dell’avvenuto accertamento del requisito sanitario, l’erogazione della prestazione sarà più veloce.
COS’E’ L'ASSEGNO SOCIALE - Al compimento dei 65 anni di età (portato dal 2018 a 66anni e 7 mesi, la pensione o dell'assegno mensile concessi agli invalidi civili, e la pensione per i sordi civili viene sostituita automaticamente dall'assegno sociale (art. 19 della legge 118/1971). LA PROCEDURA DEI PATRONATI - Per consentire l’invio anticipato delle informazioni sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte dei beneficiari ultra 66enni. Le modifiche, dicevamo, sono operative dal 9 maggio scorso, e riguardano solo le domande trasmesse dai Patronati. La procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verifica quindi automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’INPS, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale. Il primo requisito che viene verificato è, infatti, quello anagrafico, attraverso l’inserimento del codice fiscale del richiedente. REQUISITO ANAGRAFICO – Ricordiamo che 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per accedere all’assegno sociale è di 66 anni e 7 mesi (mentre per il 2019 sarà di 67 anni). E’ stato quindi innalzato di un anno rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A questo incremento deve aggiungersi quello derivante dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011. Questa nuova semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017). LE FASI DI ACQUISISZIONE DELLA DOMANDA - Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni:
Sezione 1: relativa all’inserimento dei dati obbligatori. Comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto. Sezione 2: consente di acquisire i seguenti dati: 1. l’eventuale ricovero; 2. l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni <quadro H>; 3. la modalità di pagamento (quadri F1 o F2). L’INPS precisa che, in questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda. Una volta acquisisti i dati con queste modalità, verranno passati in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario, che riconosce il diritto alla prestazione economica. INPS precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione. Per approfondire:
Il testo del Messaggio INPS n. 1930