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Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre sull'uso delle mascherine.
Anche dopo il 30 settembre permarrà l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Ordinanza del Ministro della Salute sull'uso delle mascherine
L'ordinanza in pillole
1. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggerri (interregionali, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità);
- autobus adibiti a servizi di trasporto persone su un percorso che collega più di due regioni;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
2. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione ai lavori, agli utenti, ed ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico
Il decreto in pillole
Dispositivi protezione vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- aerei;
- navi e traghetti
- treni interregionali, intercity, alta velocità;
- autobus in percorsi che collegano più regioni;
- autobus adibiti a noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all’aperto) in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali intrattenimento e musica dal vivo, nonché eventi e competizioni sportive
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso, è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- i soggetti che stanno facendo attività sportiva;
Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione, test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizione sportive che si svolgono all’aperto;
- nei mezzi di trasporto: - aerei; - navi e traghetti - treni interregionali, intercity, alta velocità; - autobus in percorsi che collegano più regioni; - autobus adibiti a noleggio con conducente;
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione, guarigione) l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
- piscine, palestre, sport di squadra e contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
- feste conseguenti e non conseguenti cerimonie civili e religiose
- attività sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico nonché agli eventi e alle competizione sportivi che si svolgono al chiuso
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022 - "Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del Green Pass"
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle relative note.
Ordinanza Ministero Salute 25.02.2022
Veneto in zona bianca
Ordinanza Ministero Salute 11 febbraio 2022
Veneto in zona gialla per altri 15 giorni
Ordinanza Ministero Salute 8 febbraio 2022
L'ordinanza in pillole
Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Decreto Legge n. 5/2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educatico, scolastico e formativo
Il decreto in pillole
Scuola
Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
Az. Ulss 2 - Gestione contatti in ambiente scolastico - aggiornamento al 25.01.2022
Slides di sintesi relative alle misure attualmente in vigore
DPCM 21 GENNAIO 2021 efficace dal 1° febbraio 2022)
Obbligo vaccinale
Dal 08.01.2022 obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia nonchè ai cittadini stranieri che hanno compiuto i 50 anni.
Si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (vaccinazione - guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15.02.2022.
Green Pass Base
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono a:
- servizi alla persona - dal 20.01.2022;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - dal 01.02.2022;
Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia
Con un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare)
In presenza con un caso di positività nella classe si attiva la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, da ripetersi dopo cinque giorni
In presenza di due casi di positività è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2 e con didattica in presenza.
Con due casi nella stessa classe per chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni,
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Nuove indicazioni sulla quarantena
Il decreto in pillole:
Green Pass Rafforzato:
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere • centri congressi
servizi di ristorazione all'aperto
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene:
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Decreto "Festività" - N. 221/2021
Il Decreto in pillole
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli - eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021
Tabella riassuntiva disposizioni in "zona gialla"
Ordinanza del Ministero della Salute - VENETO IN ZONA GIALLA DAL 20.12.2021
L'ordinanza è relativa agli spostamenti in entrata ed in uscita da Stati o territori esteri
Scarica le LINEE GUIDA
Le linee guida sono riferite alle seguenti attività economiche e sociali
- Ristorazione e cerimonie
- Attivita' turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- Parchi tematici e di divertimento
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- Convegni e congressi
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'
- Sagre e fiere locali
- Corsi di formazione
- Sale da ballo e discoteche
Tabella riepilogativa utilizzo GREEN PASS BASE O RAFFORZATO
Circolare Ministero Interno - Chiarimenti sul GREEN PASS
D.L. 172 del 26.11.2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
Il decreto in pillole
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
2. Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.
Le nuove categorie coinvolte saranno:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
3. Green Pass
Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti
Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
AZ. ULSS 2 - Gestione casi COVID in ambiente scolastico - aggiornamento
Az. ULSS 2 - Frequenza in presenza e sicurezza
Documento Tecnico - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Aggiornamento al 28.10.2021)
D.L. 139/2021 (DECRETO CAPIENZE) Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
Le nuove disposizioni entrano in vigore l’ 11 ottobre 2021.
Teatri, cinema, concerti
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Musei
Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.
Sport
Pubblico a eventi e competizioni sportive: la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.
Discoteche
La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
Sanzioni
In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.
D.L. 127/2021 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
GREEN PASS
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
Di seguito le principali previsioni.
Lavoro pubblico
A chi si applica
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Cariche elettive
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Lavoro privato
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Situazione epidemiologica regionale
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
Disposizioni del Ministro della Salute
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge N. 111/2021)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Trasporti
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Il Decreto in pillole
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resta in zona bianca se:
a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni
Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 112/2021 (efficace dal 20.07.2021 fino al 31.08.2021)
EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL’INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL’ELENCO C) DELL’ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E
ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI
Certificazioni verdi COVID - per saperne di più visita il sito della Regione Veneto
Circolare Ministero Salute in merito alla certificazione verdi
Tamponi e quarantena
L'Azienda Ulss 2 intende intensificare la campagna di testing, eseguendo tamponi gratuiti a tutti coloro che devono partecipare ad eventi sportivi, culturali, cerimonie, o in partenza per eventi educativi (grest, campiscuola, campiscout, ...).
Basta recarsi presso i covid point dell'Azienda Ulss 2.
Questa iniziativa si pone come azione di prevenzione per tutta la popolazione.
Si ricorda che vale lo stesso regime di gratuità per il tampone richiesto da chi si reca in visita a parenti/pazienti in Ospedale e/o in RSA (Case di riposo), presso l'Hospice o altre strutture sanitarie del territorio.
Sedi e Orari dei Punti Tampone sono dettagliati nel sito dell'Azienda Ulss 2 alla pagina dedicata
Rimodulazione aperture COVID POINT
Da domenica 4 luglio 2021 e fino a data da destinarsi, i Punti Tampone di Altivole, Conegliano e Oderzo rimarranno chiusi la domenica e i giorni festivi. Il servizio nei giorni indicati sarà garantito dal Covid Point ex Dogana di Treviso, dalle 8.00 alle 13.00.
Gli orari dei Covid Point nei giorni feriali rimangono invariati:
Treviso ex Dogana: dal lunedì al sabato 8.00 - 20.00
Altivole ex Velo: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00
Conegliano Zoppas Arena: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00
Oderzo Foro Boario: dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00
Rafforzamento e integrazione piano di sanità pubblica
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Dal 28 giugno nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.
Ci sono delle eccezioni, l'ordinanza prevede che la mascherina vada comunque indossata nei seguenti casi:
👉 situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale
👉 in caso di assembramenti o affollamenti
👉 spazi all'aperto delle strutture sanitarie
👉 in presenza di soggetti con alterata funzionalità del sistema immunitario
Si ricorda che vi è comunque l'obbligo di portare con sé la mascherina
Ordinanza Ministero Salute 18.06.2021
DPCM 17 giugno 2021 - Green Pass
Per saperne di più visita il sito CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 a cura del Governo
- sintesi del piano
- piano completo
Linee guida attività sportiva di base e attività motoria in genere (aggiornate al 1° giugno 2021)
Chiarimenti della Regione Veneto a seguito della classificazione del Veneto in zona Bianca (feste private e sport di contatto
Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 83 del 05.06.2021
Allegato A Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Ordinanza Ministro della Salute (Veneto in zona bianca dal 07.06.2021)
GUARDA LE REGOLE PER LA ZONA BIANCA
Comunicato congiunto Ministero Salute - Conferenza Regioni "Obbligo del certificato verde per feste conseguenti a matrimoni religiosi e/o civili anche IN ZONA BIANCA
Ordinanza Ministro della Salute "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"
Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021
Circolare esplicativa al Decreto riaperture
Tutte le regole saranno valide in zona gialla, mentre nelle regioni che vanno in fascia bianca l’unico obbligo riguarderà la mascherina e il distanziamento.
Coprifuoco:
dal 19 maggio alle ore 23.00
dal 7 giugno alle ore 24.00
dal 21 giugno: libera circolazione anche notturna.
Matrimoni
Le feste possono essere organizzate dal 15 giugno sia all’aperto sia al chiuso ma gli invitati dovranno avere la certificazione verde per dimostrare di essere stati vaccinati con la seconda dose, oppure di aver avuto il Covid ed essere guariti oppure aver fatto un tampone con esito nmegativo nelle 48 ore precedenti.
Palestre e piscine
Le palestre riaprono il 24 maggio, dal 1 luglio riaprono le piscine al chiuso e i centri termali. Nelle palestre si potranno utilizzare gli spogliatoi ma sarà vietato fare la doccia.
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Possono ripartire dal 1 luglio. Lo stesso giorno riaprono anche centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Centri commerciali
Dal 22 maggio potranno rimanere aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.
Bar e ristoranti
Dal 1 giugno le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e dei protocolli di sicurezza
Impianti da sci
Riaprono il 22 maggio.
Manifestazioni sportive
Si potrà tornare negli stadi dal 1 giugno e nei palazzetti dal 1 luglio ma la capienza non dovrà essere superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso.
Corsi di formazione
Via libera dall’1 luglio.
Congressi
Ok dal 15 giugno con «green pass».
Parchi tematici
Riaprono il 15 giugno.
Restano sospese le attività di Sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
Circolare Ministero dell'Interno 07.05.2021 in merito ai servizi di ristorazione
Ordinanza Ministero della Salute 08.05.2021 (accesso familiari e visitatori alle R.S.A) valida dal 08.05.2021 al 30.07.2021
Ordinanza Ministero della Salute 25.04.2021 (ingressi dall'India)
Chiarimenti della Regione Veneto sulle attività di ristorazione aperte a partire dal 26 aprile
Ordinanza Ministero della Salute 23.03.2021 (Veneto in zona gialla dal 26.06.2021)
Circolare Ministero Interno 24.04.2021 (Chiarimenti sul D.L. 52/2021)
Chiarimento Regione Veneto su DL 52/2021 (Servizio mensa)
D.L. 52/2021 - valido dal 26 aprile al 31 luglio 2021
Aggiornamento Nazionale Focus incidenza (15/4)
Monitoraggio Fase 2 Report settimanale (dati 14/4)
Monitoraggio Fase 2 Report settimanale (sintesi 14/4)
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Ordinanza n. 6/2021 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid
Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021 - Veneto in zona Arancione
Indicazioni regionali su passaggio in zona arancione
Comunicazione Ufficio Scolastico Regionale in merito alla riapertura delle scuole
Decreteo legge n. 44 del 1 aprile 2021
Il decreto proroga fino al 30 aprile le misure del Dpcm del 2 marzo: le restrizioni pertanto saranno quelle relative alla zona (arancione o rossa) assegnata al Veneto. E' garantito il rientro a scuola degli alunni fino alla classe prima delle scuola secondaria di primo grado anche nelle regioni in Zona Rossa.
Punti tamponi
PUNTI TAMPONE APERTI ANCHE A PASQUA E PASQUETTA
Vista l’affluenza registrata ai Covid Point negli ultimi giorni la Direzione dell’Ulss 2 ha deciso di mantenere attivi, a Pasqua e Pasquetta, i seguenti Covid Point:
Altivole – ex Velo dalle 8 alle 13.
Conegliano – Zoppas Arena dalle 8 alle 13.
Oderzo – Foro Boario dalle 8 alle 13.
Treviso - ex Dogana dalle 8 alle 20.
Ai suindicati Covid Point potranno accedere per sottoporsi a tampone, sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021, anche i residenti nell’Ulss 2 che hanno soggiornato all’estero negli ultimi 14 giorni e che:
non sono riusciti a sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia
hanno concluso i previsti 5 giorni di quarantena dopo il rientro dall’estero
Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo sui viaggi all'estero
Chiarimenti su ordinanza 30 marzo
Ordinanza Ministero della Salute 26.03.2021 - (Veneto in zona rossa) - Valida fino al 6 aprile 2021
Si ricorda, peraltro, che, in base al D.L. 30/2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, anche se si applicheranno le regole della zona rossa, sarà eccezionalmente consentito recarsi in un qualsiasi luogo di tutta la Regione per fare visita a persone in abitazione privata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
DECRETO LEGGE N. 41/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
Chiarimenti della Prefettura sull'attività di ristorazione
DECRETO LEGGE N. 30/2021 Ulteriori disposizioni
Ordinanza Ministero della Salute 12.03.2021 (Veneto in zona rossa) - Valida per 15 giorni
LE PRINCIPALI REGOLE - LINK AL SITO DELLA REGIONE
Si ricordano le disposizioni della ZONA ROSSA
Spostamenti: È vietato ogni spostamento sia nel proprio Comune che in altri Comuni, tranne che per lavoro, salute o necessità (autocertificazione).
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Scuola: sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia (nidi) e le attività scolastiche e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono eclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Attività commerciali: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Attività motoria e sportiva: tutte le attività anche se svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
Decreto Legge 2/2021 convertito in Legge n. 29/2021
Ordinanza Ministero Salute 05.03.2021 (in vigore da lunedì 08.03.2021)
Veneto in fascia arancione
DPCM 2 marzo 2021 (efficace dal 6 marzo al 6 aprile 2021)
Decreto Legge n. 15 in data 23.02.2021 (in vigore dal 24.02.2021)
Il Decreto in pillole
Fino al 27 marzo vietato ogni spostamento in entrata/uscita tra diverse Regioni o Province autonome
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
Fino al 27 marzo è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno nel limite di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi (si deroga per i minori di 14 anni, persone disabili, non autosufficienti conviventi).
Lo spostamento può avvenire tra le 05:00 e le 22:00.
N. B. lo spostamento verso un'abitazione è ammesso nelle varie zone come segue :
ZONA GIALLA consentito in ambito regionale
ZONA ARANCIONE consentito in ambito comunale
ZONA ROSSA non consentito
Per i Comuni in zona arancione sotto i 5.000 abitanti è comunque consentito lo spostamento fuori comune per una distanza massima di 30 km (escluso capoluoghi di provincia)
Regione Veneto - Linee di indirizzo gestione contatti casi COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia (Rev. 03 del 04.02.2021)
Ordinanza Presidente Giunta Regionale del Veneto n. 11 del 09.02.2021 (efficace dal 10.02.2021 al 05.03.2021)
Misure relative agli esercizi di ristorazione
E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Ordinanza Ministero della Salute 29 gennaio 2021 - Efficace dal 1° febbraio 2021
Vai alle disposizioni relative alla ZONA GIALLA
Ordinanza Ministero della Salute 22 gennaio 2021 - Efficace per 15 giorni dal 24.01.2021
DPCM 14 gennaio 2021 (efficace dal 16.01.2021 al 05.03.2021)
Il DPCM in pillole
Dalle 22.00 alla 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni diverse
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri termali
E' sospesa l'attività sportiva dilettantistica di base
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed in altri spazi anche all'aperto
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
Sono vietate sagre, fiere ed altri eventi
L'accesso dei parenti e visitatori alle strutture (RSA, hospice...) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura
COMMERCIO
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
ATTIVITA' SERVIZI DI RISTORAZIONE
Per le attività con codice ATECO 56.3 (BAR, PUB, BIRRERIE, CAFFETTERIE, ENOTECHE) e codice ATECO 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE, ALCOLICHE E ANALCOLICHE, DA NON EFFETTUARSI SUL POSTO) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00
Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
STRUTTURE RICETTIVE
Le attività sono esercitate a condizione che sia assicurato il rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla Regione
_________
Consentite attività servizi alla persona
Chiusi gli impianti comprensori sciistici
Il Decreto in pillole
- prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza
- confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra Regioni o Provincie autonome diverse.
Lo spostamento è consentito per
- esigenze lavorative
- motivi di salute
- necessità
E' sempre consentito il rientro alla residenza, domicilio, abitazione
Misure in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo
- dalle 5.00 alle 22.00 consentito spostarsi una volta al giorno verso un’altra abitazione privata, per un massimo di due persone. Non si conteggiano i minori di 14 anni, disabili e non autosufficienti.
- lo spostamento verso altra abitazione è permesso all’interno della Regione per la ZONA GIALLA
- lo spostamento verso altra abitazione privata in area ARANCIONE o ROSSA è consentito all’interno dei confini comunali
- per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (anche se in zona arancione o rossa) lo spostamento all’interno dei confini regionali è consentito, nel limite di 30 km, con esclusione dei capoluoghi di provincia
E' istituita una nuova area BIANCA in cui non si applicano le misure previste per le aree gialle, arancioni, rosse. Le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Ciò non esclude che possano essere adottate specifiche misure restrittive con DPCM
Comunicato stampa dell'Azienda Ulss 2 - MODIFICA ORARIO ACCESSO COVID POINT
Da lunedì prossimo, 18 gennaio, l’orario di apertura dei Covid Point dei Altivole, Conegliano e Oderzo, in ragione del minor afflusso di utenza registrato e delle temperature rigide dell’ultimo periodo sarà posticipato di un’ora.
Questi i nuovi orari dei tre Covid Point interessati dalla variazione:
ALTIVOLE - Ex Velo: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
CONEGLIANO - Zoppas Arena: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
ODERZO – Foro Boario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Gli altri Punti Tampone ad accesso libero, così come quelli su prenotazione, manterranno orari invariati.
Ordinanza Ministro della Salute 08.01.2021 (efficace dal 10.01.2021 al 15.01.2021)
L'ordinanza in pillole: Il Veneto rientra nella fascia arancione
Per conoscere le misure relative alla FASCIA ARANCIONE guarda le FAQ del Governo
AVVISO relativo all’attività delle scuole superiori di secondo grado (Comunicato della Regione Veneto)
Si informa che l’ordinanza n. 2 del 4.1.2021, con la quale è stata disposta, in considerazione dello stato di diffusione nel territorio veneto del contagio da covid-19, l’applicazione della didattica digitale integrata al 100% della popolazione scolastica delle scuole superiori di secondo grado fino al 31.1.2021, rimane efficace pur a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 5.1.2020, che ha invece disposto che almeno il 50% della medesima popolazione scolastica svolge l’attività scolastica in presenza già a partire dall’11 gennaio 2021. La disciplina vale anche per le scuole non statali anche per la formazione professionale che svolgano cicli di secondo grado validi ai fini del percorso scolastico e formativo.
La perdurante efficacia è confermata dal comunicato del Ministero dell’Istruzione del 5.1.2020, con il quale il Ministero ha anticipato l’uscita del decreto legge dichiarando comunque salve le ordinanze regionali intervenute sulla tematica.
Il Decreto Legge in pillole
COPRIFUOCO DALLE 22.00 ALLE 5.00
Dal 7 al 15 gennaio 2021 divieto spostamento tra Regioni, salvo movimenti motivati da necessità, salute e lavoro. Consentito rientro alla residenza o domicilio
Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 (fascia gialla): spostamenti liberi all'interno della Regione; negozi aperti; bar e ristoranti aperti fino alle 18.00 (asporto fino alle 22.00 - consegna a domicilio senza limiti di orario)
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 (fascia arancione): divieto spostamento dal Comune, salvo movimenti motivati da necessità, salute e lavoro; negozi chiusi, bar e ristoranti chiusi (asporto fino alle 22.00 - consegna a domicilio senza limiti di orario
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N 2/2021 (didattica a distanza per gli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado dal 07.01.2021 al 31.01.2021)
Allegato 1 - Linee guida gestione contatti di casi covid-19 nelle scuole e nei servizi all'infanzia
Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 171 del 21.12.2020 - Rientri dal Regno Unito e Irlanda del Nord
ORDINANZA MINISTERO SALUTE 20.12.2020 (divieto ingresso e transito di persone provenienti dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
L'Ordinanza della Regione Veneto n. 169/2020 che prevede il divieto di spostamento dalle ore 14.00 dal proprio Comune è efficace da oggi 19.12.2020 e fino al 23.12.2020
A partire dal 24.12.2020 e fino al 06.01.2021 si applica quanto istituito con DL. 172/2020 (zone rosse e arancioni)
Decreto Legge n. 172 del 18.12.2020
Il Decreto Legge in pillole
ZONA ROSSA (24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)
Consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità
Chiusi negozi, bar, ristoranti (consentito solo asporto e consegna a domicilio)
Aperti supermercati, edicole, tabaccherie, parrucchieri, barbieri
Dalle 5.00 alle 22.00 consentita visita a parenti ed amici (all'interno della Regione)
Coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00
ZONA ARANCIONE (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021)
Consentiti spostamenti all'interno del proprio Comune
Aperti i negozi
Chiusi bar e ristoranti (consentito solo asporto e consegna a domicilio)
SLIDE DEL GOVERNO SULLE MISURE PREVISTE DAL DL 172/2020
Chiarimenti della Regione Veneto sull'ordinanza del Presidente della Regione n. 169/2020
Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo
Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
Spostamento per matrimoni e funerali
E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statal
Appello dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10 dicembre 2020
L'ordinanza in pillole
COMPORTAMENTO PERSONALE
⇒ Obbligo utilizzo mascherina al di fuori dell'abitazione (eccetto minori di 6 anni, coloro che fanno attività sportiva, soggetti con patologie o disabilità)
⇒ ATTIVITÀ MOTORIA E PASSEGGIATE devono essere fatte al di fuori di strade e piazze di centri stiorici, al di fuori di località turistiche (mare,montagna, laghi) e di aree solitamente affollate.
⇒ È fortemente raccomandato di non recarsi in nucleo familiare diverso dal proprio tranne che per lavoro o necessità
ESERCIZI AL DETTAGLIO
⇒ Negli esercizi di vendita alimentari è consentito l'accesso ad una persona per nucleo
⇒ Nei locali di commercio al dettaglio fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso ad una sola persona
⇒ Nei locali sopra 40 metri quadri 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
MERCATI
Mercato settimanale ammesso con apposito piano adottato dai sindaci.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI
⇒ dalle 11 alle 15 la somministrazione avviene prioritariamente occupando posti a sedere, ove presenti, interni e esterni. In ogni caso riempiti i posti o in assenza di posti a sedere va rispettato il distanziamento interpersonale.
⇒ Dalle ore 15 servizio solo ai clienti seduti al tavolo.
⇒ ❗❗❗ La mascherina va usata sia in piedi che da seduti, salvo che per il tempo strettamente necessario alla consumazione.
⇒ Max 4 persone al tavolo, anche se conviventi
⇒ Esposizione del cartello con numero massimo persone ammesse nel locale, con divieto di far entrare nuovi clienti quando il limite viene raggiunto
⇒ Consumazione dell' asporto vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e nei luoghi affollati (salvo che per alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto)
OVER 65
fortemente raccomandato a chi ha più di 65 anni l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture dalle ore 10.00 alle ore 12.00
L'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di venerdì 11 dicembre fino al 15 gennaio 2021.
Chiarimenti della Regione Veneto in merito al DPCM 3 dicembre 2020
D.L. 158/2020 - Divieto spostamenti nel periodo natalizio
Il Decreto Legge in pillole
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato su tutto il territorio nazionale ogni spostamento in entrata ed uscita tra i territori di diverse regioni
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione delle seconde case ubicate in altra Regione e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 anche ubicate in altro Comune.
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 159 del 27.11.2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 158 del 25.11.2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 156 del 24.11.2020 (efficace dal 26.11.2020 al 04.12.2020)
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 151 del 12.11.2020 ( efficace dal 14.11.2020 al 22.11.2020)
Circolare del Ministero dell'Interno sul DPCM 03.11.2020
FAQ DEL GOVERNO - Domande frequenti sul DPCM 03.11.2020
Chiarimenti della Regione Veneto sul DPCM 03.11.2020 (in attesa di circolare del Ministero dell'Interno)
DPCM 3 Novembre 2020 (efficace dal 6 novembre al 3 dicembre 2020)
Le principali misure divise per aree (Il Veneto si trova in area GIALLA)
MISURE PER AREA GIALLA
Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità, salute
Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno
Chiusura musei e mostre
Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per studenti con disabilità ed in caso di uso di laboratori
Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e scuole medi
Riduzione fino al 50% trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico
Sospensione attività sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie
Chiusura bar e ristoranti alle ore 18.00. L'asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni
Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
Restano aperti i centri sportivi
Chiuse le università
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 26/10/2020
DPCM 24 ottobre 2020 (in vigore dal 26.10.2020 ed efficace fino al 24.11.2020)
Il DPCM in pillole
ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO
SERVIZI DI RISTORAZIONE
FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT IN MERITO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE (aggiornate al DPCM 24.10.2020)
Protocollo attuativo delle nuove linee guida per l'attività sportiva di base e per l'attività motoria in genere redatto dal Dipartimento dello Sport (22.10.2020)
DPCM 18 ottobre 2020 (efficace dal 19.10.2020 al 13.11.2020)
Il DPCM in pillole
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
- L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale
- nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni ; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
- fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00
- Le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative
- I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE VENETO N. 141 del 17.10.2020 (efficace fino al 13.11.2020)
L'ordinanza in pillole
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI
E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:
a) ristorazione;
b) attivita' turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
c) attivita' ricettive;
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico;
h) piscine;
i) palestre;
j) manutenzione del verde;
k) musei, archivi e biblioteche;
l) attivita' fisica all'aperto;
m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
n) informatori scientifici del farmaco;
o) aree giochi per bambini;
p) circoli culturali e ricreativi;
q) formazione professionale;
r) cinema e spettacoli dal vivo;
s) parchi tematici e di divertimento;
t) sagre e fiere locali;
u) strutture termali e centri benessere;
v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
w) congressi e grandi eventi fieristici;
x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA
Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.
ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI
L’accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.
Circolare Ministero Interno 16.10.2020 - contenente precisazioni e chiarimenti sul DPCM 13.10.2020
Decreto Ministero Sport 13.10.2020 (Individuazione discipline sportive da contatto)
DPCM 13 ottobre 2020 (efficace dal 14.10.2020 al 13.11.2020)
Il Dpcm in pillole
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, con esclusione dei predetti obblighi per:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.
L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite.
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Circolare del Ministero della Salute per la durata ed i termini dell'isolamento e della quarantena
LINEE GUIDA REGIONE VENETO aggiornate al 08.10.2020 (per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative)
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 07.10.1020
Ingressi o transiti in Italia
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020
Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.
Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020
Obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N 105 DEL 02/10/2020
Indicazioni sulla prevenzione in ambito scolascito, sui medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, e sulla presenza del pubblico durante gli eventi sportivi
-Comunicato stampa linee guida per la scuola
-Percorso dai sintomi al rientro a scuola
Sedi e orari per l'accesso diretto ai Punti Tampone (COVID Point) - Accedi al sito dell'Azienda Ulss 2 per essere aggiornato
Comunicato stampa ULSS: da domani raddoppia l'orario di apertura del laboratorio tamponi di Treviso
La ripresa dello sport- A cura della UOC Medicina dello Sport - Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
In rete le linee guida per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio del COVID-19 delle Federazioni Sportive - Vai al sito del CONI
Ordinanza Ministero della Salute 21.09.2020 (efficace fino al 07.10.2020)
Indicazioni per lo svolgimento dei campionati nazionali con presenza di pubblico
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 16/9/2020
Onde prevenire possibili dubbi interpretativi: l’ordinanza odierna afferma che i contenuti del o dei Dpcm del Governo prevalgono sui contenuti delle ordinanze regionali citate laddove si registrino difformità, in particolare sul traporto pubblico locale (TPL).
DPCM 7 settembre 2020 - Misure prorogate fino al 30.09.2020
Versione definitiva del rapporto ISS sulla gestione dei casi e dei focolai Covid nelle scuole
Lettera della Direzione prevenzione sicurezza alimentare della Regione del Veneto
Schema per la gestione dei casi
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 92 in data 27.08.2020
L'ordinanza in pillole
1. Controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna
I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).
Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende Sanitarie.
Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.
Il soggetto, in attesa dell'esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.
In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.
2. Ulteriori misure di prevenzione
Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening ai sensi della presente Ordinanza e della Ordinanza n. 84 del 13.8.2020, in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso mantenimento del distanziamento interpersonale, all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla frequente igiene delle mani.
Ulteriori indicazioni per chi rientra nella Regione Veneto proveniente dall'estero (SPAGNA, GRECIA, CROAZIA, MALTA, FRANCIA (solo dipartimento dell’Hérault appartenente alla regione dell’Occitania)
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - A cura del Ministero della Salute
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente di cui al DPCM 7 agosto 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 64 del 6 luglio 2020 e n. 84 del 13 agosto 2020 sotto riportate si precisano le procedure per i rientri dall'estero per coloro che provengono da SPAGNA, GRECIA, CROAZIA E MALTA a partire dal 13 agosto 2020 e da FRANCIA (solo dipartimento dell’Hérault appartenente alla regione dell’Occitania) a partire dal 20 agosto 2020.
ORDINANZA MINISTERO SALUTE 16.08.2020 (efficace dal 17.08.2020)
L'ordinanza in pillole
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE VENETO N. 86 DEL 14.08.2020 Attività delle discoteche e sale da ballo (Efficace dalle ore 13.00 del 15.08.2020)
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - TAMPONI CON ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE PER I TURISTI DI RIENTRO DA SPAGNA, CROAZIA, GRECIA E MALTA,
(255/2020) L’Ulss 2 comunica che per i propri assistiti che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta c’è la possibilità di effettuare il tampone, obbligatorio sulla base delle nuove direttive, con le seguenti modalità:
MEDIANTE PRENOTAZIONE telefonando al n° 0422 323888 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 (il servizio sarà attivo anche sabato 15 agosto e domenica 16 agosto).
con ACCESSO DIRETTO, senza necessità di prenotazione, dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i giorni, a partire da sabato 15 agosto, recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi:
1) Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria;
2) Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;
3) Ospedale di Oderzo: Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica)
4) Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.
Il test è gratuito.
Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo.
Si ricorda che in attesa del tampone e del relativo esito i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.
Per chi rientra dall'estero va immediatamente fatta la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione - SISP, inviando una mail a:
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i seguenti dati:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero telefono
4. Quando torna (data)
5. Da che Paese torna.
L'Az. Ulss provvederà ad inviare un modulo da compilare, comunicando la data del tampone.
DECRETO LEGGE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE recante misure urgenti di sostegno e rilancio dell'economia
DPCM 12.08.2020 Linee guida trasmesse dalla Prefettura di Treviso
ORDINANZA 12.08.2020 Ulteriori misure di contenimento per emergenza epidemiologica
DPCM 07.08.2020 Proroga misure di contenimento al COVID-19 al 7 settembre 2020
DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE 07.08.2020 "Linee guida didattica digitale integrata"
LINEE GUIDA per la riapertura attivita' economiche, produttive, ricreative (aggiornate al 06.08.2020)
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 01.08.2020 in materia di trasporti
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 81/2020
La presente ordinanza proroga le precedenti n. 59, 63 e 64 fino al 15.10.2020
Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 - Proroga stato di emergenza al 15.10.2020
Ordinanza Ministero Salute del 24.07.2020 (valido dal 24 al 31 luglio 2020)
In caso di rientro dalla Romania o Bulgaria (motivi di lavoro, studio o motivi di urgenza) e la permanenza in quei territori nei 14 giorni precedenti è stata inferiore alle 120 ore (5 giorni), al rientro fare il prima possibile il tampone; in tal modo la quarantena è ridotta al tempo necessario per avere l'esito del tampone.
Gli interessati devono inviare una mail a: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Con i seguenti dati:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero telefono
4. Data di rientro
5. Paese dal quale si rientra
L'Az. Ulss provvederà ad inviare certificato per isolamento in quarantena.
DPCM 14 luglio 2020 - Misure valide fino al 31.07.2020
ORDINANZA MINISTERO SALUTE 01.08.2020 in materia di trasporti
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 65 DEL 9 LUGLIO 2020
È prorogata fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul BUR del 14.6.2020, e n. 63 del 26 giugno 2020.
Precisazioni sui rientri dall'estero
Le persone rientrate dall'estero da paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1) (sotto riportato) hanno l'obbligo di segnalare il rientro al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo della permanenza domiciliare fiduciaria (quarantena) per 14 giorni. Al termine della quarantena, non è prevista l’esecuzione del tampone.
I riferimenti per comunicare il rientro dall’estero al Dipartimento di Prevenzione sono:
• tel. 0422.323888, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 16.00;
• mail: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 64 DEL 6.07.2020
allegato 1 - Paesi per i quali, in caso di rientro in Italia, non è previsto isolamento fiduciario
In particolare
E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:
1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;
2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;
3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;
Chiarimenti sull'ordinanza 64 - 7/7/06
1)I lavoratori mandati in trasferta di lavoro in un paese non Schengen (diverso da quelli indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 64) e che rientrano dopo 4 giorni, facendosi il tampone come stabilito dall’art. 3 dell’ordinanza n. 64 , devono fare anche l’isolamento previsto dall’art. 2, punto 2, dell’ordinanza?
No, per le trasferte di lavoro verso paesi non Schengen è posta la norma speciale dell’art. 3 e si applica soloquesta disposizione, anche se si rientra al lavoro dopo 6 o più giorni, se si fa il tampone; se non si fa il tampone, si deve fare l’isolamento presso l’abitazione. L’art. 2, punto 2, dell’ordinanza vale per i viaggi verso i paesi non Schengen e il rientro in Veneto per motivi diversi da quello della trasferta disposta dal datore di lavoro;
2)Il datore di lavoro che va in trasferta per lavoro in un paese diverso da quelli dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 64,deve fare l’isolamento previsto dall’art. 2 dell’ordinanza?
No, si applica nei suoi confronti l’art. 3 relativo alle trasferte di lavoro.
3) La persona extracomunitaria residente in Veneto e che va in un paese non Schengen (diverso da quelli dell’allegato 1 dell’ordinaza n. 64) all’estero per motivi personali e non di lavoro, al rientrodeve fare l’isolamento?
Sì, deve fare l’isolamento per 14 giorni dal rientro in Veneto, secondo le disposizioni dell’art. 2 dell’ordinanza n. 64 e seguendo le modalità stabilite anche dall’art. 4 del DPCM (es. segnalazione immediata al rientro, all’Ulss competente per territorio, dell’arrivo dal paese non Schengen e isolamento presso l’abitazione). Questo, a prescindere dalla durata del viaggio. In determinati casi, l’Ulss può disporre l’isolamento in strutture alternative all’abitazione (v. art. 2).
4) Si può invitare un amico di cittadinanza britannica e che vive a Londra a venire in vacanza nella mia abitazione senza che sia costretto all’isolamento in Italia e al rientro?
Sì, in Italia non è sottoposto all’isolamento nessun cittadino dello spazio Schengen anche se non più appartenente all’Unione Europea, come la Gran Bretagna. Reciprocamente, i cittadini inglesi possono attualmente rientrare senza isolamento, alla data odierna.
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 63 DEL 26.06.2020
Allegato 1 Linee guida trasporto pubblico regionale e locale
Allegato 2 Linee guida per la ripresa degli sporti di contatto e squadra
Allegato 3 per la ripresa delle attivita' economiche nelle aree ospedaliere
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 59 DEL 13.06.2020 - Efficace dal 15 giugno al 10 luglio 2020
L'ordinanza in pillole
RIPRESA ATTIVITA'
Cinema e spettacoli - Dal 15 giugno 2020
Le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1;
Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
Sagre e fiere - Dal 19 giugno 2020
Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
Congressi e grandi eventi fieristici - Dal 19 giugno 2020
Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
Sale slot, sale giochi, sale bingo - Dal 19 giugno 2020
Le attività relative a sale slot, sale giochi e sale bingo sono svolte in conformità all’allegato 1;
Discoteche e locali assimilabili - Dal 19 giugno 2020
Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc., sono svolte in conformità all’allegato 1;
Attività sportive con contatto
Dal 25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute;
PROSEGUIMENTO ATTIVITA' CON ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA
Dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto dell’allegato 1:
- ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering; cerimonie e banchetti);
- attività ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, disposizioni da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere);
- servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati all’aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)
- uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico);
- palestre (palestre di enti locali e altri soggetti pubblici e privati per attività fisiche anche con modalità a corsi, senza contatto fisico interpersonale);
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati quali musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura);
- attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso, reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, ecc.);
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- aree giochi per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti);
- circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età);
DPCM 11 giugno 2020 - Efficace dal 15 giugno al 14 luglio 2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 56 IN DATA 04.06.2020 - Efficace dall'8 giugno al 27 giugno 2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 55 IN DATA 29.05.2020 - Efficace dal 1° al 14 giugno 2020
L'ordinanza in pillole
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1
Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato
Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 50 IN DATA 23.05.2020 - Efficace fino al 14.06.2020
D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio
Chiarimenti sull'ordinanza regionale n. 48/2020
ORDINANZA REGIONE VENETO n. 48 del 17.05.2020 - EFFICACE FINO AL 2 GIUGNO 2020
Accordo tra Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia per visita congiunti nei territori di confine
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
DPCM 17 maggio 2020 - EFFICACE FINO AL 14 GIUGNO 2020
D.L. N.33 in data 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
Il Decreto Legge in pillole
1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
3. A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale
4. Fino a 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
5. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati in relazione a specifici Stati e territori
6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di quarantena in quanto risultate positive al COVID-19 fino all'accertamento della guarigione
7. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
8. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
9. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
Le misure di cui al decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020
In attesa dell'emanazione dell'ordinanza regionale si pubblicano le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
LINEE DI INDIRIZZO COMPLETE DI TUTTE LE CATEGORIE
SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 46 IN DATA 04.05 04.05.2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 44 in data 03.05.2020 - La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso
Allegato 1 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 2 - Protocollo condiviso - ambienti di lavoro
Allegato 3 - Protocollo condiviso - cantieri
Allegato 4 - Protocollo condiviso - trasporti e logistica
L'ordinanza in pillole
Nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale - Spostamenti
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa;
Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc... Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto;
Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
Chiusure festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1).
Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
Vendita di cibo a domicilio
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore almeno di mascherina e guanti;
Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;
Uso di veicoli privati con passeggeri
L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;
Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1;
Vendita in forma ambulante
La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;
Cimiteri e riti funebri
È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Aree verdi e naturali
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;
Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
ORDINANZA N. 45 del 03.05.2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - Trasporto pubblico locale - trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Circolare Ministero Interno del 2 maggio 2020 Misure valide per tutto il territorio comunale (efficaci dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020)
Chiarimenti in merito alla ripresa dell'attività degli Agenti di Commercio a partire dal 4 maggio 2020
Gli agenti di commercio possono svolgere la propria attività e quindi spostarsi, senza limiti territoriali, per i loro contatti con la clientela e le aziende preponenti.
Il decreto emanato dal governo (Dpcm 26 aprile 2020) fa chiarezza su un punto sinora controverso: quella degli agenti di commercio è una delle attività consentite, come da elenco dei codici Ateco contenuto nell’allegato 3 del decreto stesso (codice 46, che contiene la “sottocategoria” 46.1, che designa, appunto, gli intermediari del commercio).
Dunque, da lunedì 4 maggio, data di entrata in vigore delle misure contenute nel decreto, gli agenti di commercio possono riprendere in sicurezza il loro lavoro.
Ovviamente, rimane la necessità di provare le motivazioni dello spostamento in caso di controllo e ciò può essere fatto attraverso il modulo di autocertificazione.
Oltre a questo, a titolo puramente cautelativo si conferma il consiglio di portare con sé i seguenti documenti, pur non essendo ciò obbligatorio o previsto dal decreto:
1. copia del/i contratto/i di agenzia dove è/sono indicata/e la/e zona/e di competenza dell’agente;
2. una visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente.
Attenzione: un’autodichiarazione mendace prevede sanzioni penali
Toelettatura per cani - Chiarimenti della Regione Veneto
Chiarimenti in merito alle ordinanze regionali - FAQ aggiornate in tempo reale
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 43 DEL 27.04.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Efficace fino al 3 maggio 2020 compreso
L'ordinanza in pillole
DPCM 26.04.2020 - Misure valide dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17.05.2020
Il DPCM in pillole
Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento. E' fatto divieto trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Attività commerciali al dettaglio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5
Attività di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè la ristorazioen con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
Attività servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti)
Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali
Sull'intero territorio comunale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione (allegati 6 e 7)
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020
Misure di prevenzione
E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratori nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti disabili non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
Aggiornamento chiarimenti sulle ordinanze regionali
Chiarimenti sull'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42/2020 - in merito all'attività di vendita di cibo per asporto
Ordinanza Sindacale n. 8/2020 all'oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente di riapertura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò"
Ordinanza Sindacale n. 9/2020 all'oggetto: "Rettifica ordinanza n. 7/2020 relativa allo svolgimento dell'attività mercatale e disposizioni per la vendita di prodotti di cartoleria ed attività delle librerie"
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 42 IN DATA 24.04.2020
L'ordinanza in pillole
Vendita cibo per asporto
E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e, consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore e addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio
Vendita vestiti e calzature per bambini
E’ revocata la disposizione restrittiva di cui all’ordinanza n. 40/2020 (apertura consentita per due giorni alla settimana) relativa alla vendita di vestiti per bambini; la vendita per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi
Apertura cartolerie e librerie
E’ revocata la disposizione restrittiva di cui all’ordinanza n. 40/2020 (apertura consentita per due giorni alla settimana) relativa alla vendita di prodotti di cartolerie nonché delle librerie.
Opere pubbliche
E’ ammessa l’esecuzione dei lavori alle categorie di seguito indicate, a prescindere dai codici ATECO intestati all’appaltatore a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
OG 5: dighe
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 13: opere di ingegneria naturalistica
OG 21: opere strutturali speciali
OG 23: demolizione di opere
Attività sul patrimonio edilizio
E’ consentita l’attività sul patrimonio edilizio esistente (CILA - Attività edilizia libera)
Coltivazione terreno ad uso agricolo per autoconsumo
E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
Vendita al dettaglio prodotti florovivaistici
E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti
Mercati
Nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini
Tagli boschivi
Sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità
Cimiteri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
Prestazioni di servizio a carattere artigianale
Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinari
Protocollo sicurezza sul lavoro
E’ confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40/2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del Protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.03.2020 ed ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro
Spazi pubblici o aperti al pubblico
E’ confermato l’obbligo per tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate
Le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso
PROTOCOLLO CONDIVISO REGOLAMENTAZIONE MISURE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - 24.04.2020 - Integrazioni
Chiarimenti da parte dell'Az. Ulss sulla cura e lavorazione degli orti privati anche se situati in Comuni diversi da quello di residenza
E' consentita la coltivazione degli orti di proprietà personale, esclusivamente per l'autoconsumo anche se situati in un Comune diverso da quello di residenza.
Per spostarsi per raggiungerli è necessaria l'autocertificazione dettagliata in modo da consentire la verifica, il possesso e la proprietà, oltre che la produzione per autoconsumo, indicando il percorso più breve per raggiungere l'orto.
Restano vietate le lavorazioni di orti urbani e sociali e la cura delle pertinenze esterne alle seconde case
Chiarimenti in merito alla riapertura delle Aziende -
Le Aziende, prima della riapertura, devono fare una pulizia con sanificazione degli ambienti.
Per info contattare Azienda Ulss 2 - 0422 323744 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Chiarimenti sui quesiti più frequenti in merito all'ordinanza regionale n. 40/2020
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 40 DEL 13.04.2020 ALL'OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:
1. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
2. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
3. negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel;
4. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
5. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
6. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa
7. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;
8. l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona,
9. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
10. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
11. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi
12. è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
13. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020
14. nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;
15. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi,
16. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
17. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
18. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
19. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 r già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.
Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso,
Ordinance nr. 40 dated 13.04.2020 for Veneto with object: Urgent measures for containing and managing the epidemic emergency related to the coronavirus. Additional provisions.
Here is a summary with the most important information for the citizens.
• ALL commercial businesses will be closed on the Sundays 19th and 26th April and 3rd May and the holidays 25th April and 1st May 2020. On the days in which they are open the businesses can sell the same products they were selling before 21st February 2020.
• Outdoor and indoor markets in private and public places are not allowed, unless the mayor of the municipality has a special plan for the merchants. The plan needs to include the following:
◦ If outdoors, an indication of the perimeter.
◦ Entry and exit must be separated.
◦ Surveillance that oversees social distances and the entry area.
◦ Both buyers and sellers must use masks and gloves as well as cover mouth and nose. Moreover, they need to follow the other rules included in the following points and the attachment 5 from the 10.04.2020.
• When moving outside private property, everyone is required to use masks, or any other appropriate device which covers mouth and nose, as well as gloves or hand sanitizer.
• You are only allowed to move outside the private property alone. Exceptions are made in case of necessity and health reasons, such as accompanying people with disability or minors younger than 14. In any case, a social distance of 2 meters must be respected.
• Citizens with a temperature higher than 37.5 degrees are NOT allowed to leave their house.
• The outdoor picnics on 25th April and 1st May 2020 are only allowed on private property and only for the family unit residing in that household.
• Any parent that has to assist their childbirth is allowed to transfer with any type of transport.
• Sports must be practiced individually and can be practiced outdoors but only near the residence. In any case, the social distance of 2 meters between any person has to be respected.
• The vending machines selling products other than fuel are only allowed if they are placed inside offices and businesses allowed to be opened. Such products are potable water, milk, monopoly products, pharmaceutical and para-pharmaceutical products.
• Consumer electronics stores, hardware stores, lighting stores, photography studios are closed on Sundays and holidays.
• In all points of sale and marketplaces currently open, the social distance of 2 meters must always be respected and masks and gloves must be used. In any case, the mouth and nose must be covered with any other adequate device. These rules apply in all areas of the point of sale: waiting areas, indoor, outdoor, whether you are buying a product or not.
• Food and beverages can be sold, but only with home delivery.
• In all types of production activities and businesses allowed, the regulations for the containment of the diffusion of the coronavirus published 14th March 2020 must be followed. These activities include industrial, retail, wholesale and services such as banking and insurance.
• For banking activities, meetings with clients and suppliers have to be planned in advance with an appointment. These activities also include the ones practiced by Poste Italiane Spa, insurance companies and self-employed professionals as well as any other form in which there is a need for a face-to-face meeting.
• Selling clothing for children and babies is only allowed in dedicated shops and only two days a week. The same is valid for bookstores and stationary shops.
• During any social and economic activity, it is recommended to take the temperature of the people present. Any person with a temperature higher than 37.5 degrees must leave.
• The transfer to leave waste to the appropriate recycling center (CERD/Ecocentro) is allowed with any with any type of transport. The recycling center must be the one closest to the residence.
• It is allowed to do maintenance in green areas/parks, both private and public, including touristic areas.
• The regulations regarding public transport that are already in place are valid until 3rd May, 2020.
All above measures apply from 14th April 2020 until 3rd May 2020 (included).
D.P.C.M. 10 aprile 2020 - Misure prorogate a decorrere dal 14.04.2020 ed efficaci fino al 03.05.2020
Dalla data di efficacia del decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittrive adottate dalla Regione.
Il Decreto in pillole
Restano confermate tutte le misure adottate dai precedenti DPCM
Le principali novità riguardano:
- apertura delle librerie e cartolibrerie;
- negozi di abbigliamento per neonati e bambini;
- negozi di articoli sanitari;
- negozi di animali;
- attività professionali, scientifiche e tecniche
Negli allegati al decreto è possibile verificare i nuovi codici ATECO delle attività cui è consentita la ripresa
Per saperne di più vai alla pagina delle FAQ del sito www.governo.it (in costante aggiornamento)
Decreto Legge n. 23/2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"
Il Decreto in pillole
1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese: SACE Spa concede fino al 31.12.2020 garanzie per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
2. Fondo centrale di garanzia PMI: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
3. Sospensione versamenti tributari e contributivi: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione;
4. Certificazione Unica: per l'anno 2020 il termine è prorogato al 30 aprile;
5. Credito di imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio dei virus nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di disposizioni di protezione individuale;
6. Fondo solidarietà mutui prima casa: lavoratori autonomi (liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Per un periodo di nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno;
7. Termini agevolazioni prima casa: i termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
8. Pin INPS: fino al termine dello stato di emergenza l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 39 DEL 6 APRILE 2020
Ordinanza in pillole
Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua, gomma, trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente.
1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti
2. Evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 38 DEL 4 APRILE 2020
Ordinanza in pillole
1. l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata, nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020;
2. L’attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell’emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
3. L’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 3 APRILE 2020
L'ordinanza in pillole
Prorogata l'ordinanza n. 33 del 20.3.2020 fino al 13 aprile 2020 e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio:
a) divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
b) è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;
c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;
d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita digeneri alimentari;
Ordinanza del Sindaco n. 5 del 02.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò
Ordinanza del Sindaco n. 4 del 02.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei mercati di Ponte di Piave. Proroga ordinanza n. 1/2020
Il Dpcm in pillole
Il decreto estende tutte le misure restrittive attualmente in vigore fino al 13 aprile.
Viene introdotto il divieto di sessioni di allenamento per gli atleti all'interno degli impianti sportivi.
Prorogata fino al 13 aprile la sospensione dei mercati del venerdì a Negrisia e del sabato a Ponte di Piave
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Segnaliamo faq della Presidenza del Consiglio sulle attività ricettive:
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
VAI ALLE FAQ - Sito www.governo.it
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 del 29.03.2020
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
- Facendo seguito all'ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che prevede ulteriori interventi urgenti di protezione civile
- A seguito della condivisione con gli altri Comuni delle linee guida per intervenire nel modo più omogeneo possibile a beneficio dei cittadini dei nostri territori
- A seguito della destinazione del Governo dell'importo di euro 49.424,55 al Comune di Ponte di Piave da destinare a cittadini bisognosi per l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità
PUBBLICHEREMO A BREVE:
- l'avviso per raccogliere le richieste dei cittadini che vorranno essere beneficiari.
Grazie per la collaborazione
CODICI ATECO AGGIORNATI (alla luce dei DPCM 22.03.2020 E DEL DM 25.03.2020
Disposizioni per chi rientra dall'estero - ORDINANZA MINISTERO SALUTE E TRASPORTI 28.03.2020
Chi rientra in Italia dall'estero deve autodenunciare la propria quarantena.
Inviare una mail all'indirizzo dell'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i seguenti dati:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero di telefono
4. Data di rientro
5. Paese dal quale si rientra
L'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana provvederà ad inviare il certificato per l'autoisolamento in quarantena
Order of the Ministry of Health and Transport 28/3/2020
Those who wish to enter Italy from abroad must self-report their quarantine.
Send an email to Az. Ulss2 Marca Trevigiana at the address coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it with the following information:
Name and surname
Date of birth
Telephone number
Date of entry
Country you are coming from
Az. Ulss2 Marca Trevigiana will come back to you with a certificate of self-isolation in quarantine.
Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020
Gazzetta ufficiale del 25 marzo 2020
Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 marzo 2020
Circolare esplicativa Ministero Interno al DPCM 22.03.2020 - Codice ATECO
Nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti a' sensi DPCM 22.03.2020
Ordinanza sindacale n. 3/2020 "Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile per la distribuzione di mascherine alla popolazione"
Il Dpcm in pillole
VAI ALLE FAQ - Sito www.governo.it
L'ordinanza in pillole
E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
Vademecum sull' utilizzo delle mascherine
ORDINANZA MINISTERO SALUTE in data 20.03.2020 (valida dal 21.03.2020 al 25.03.2020)
L'ordinanza in pillole
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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COMUNICATO AZ. ULSS ZERO
L'Azienda Ulss Zero comunica che è prorogata al 30.06.2020 la scadenza delle Tessere Sanitarie
Viene prorogato il periodo di assistenza al 30.06.2020 per gli assistiti extra comunitari nelle categorie 05 (in attesa rinnovo permesso di soggiorno), 12 (residente a scadenza assistito) e 31 (domiciliato assistito).
Viene prorogata al 31.03.2021 la data di scadenza dei certificati di esenzione per condizione economica che hanno data di validità fino al 31.03.2020.
Viene messa disposizione degli assistiti una funzionalità del portale: www.sistemats.it per potersi autocertificare online con accesso tramite SPID o TS-CNS disponibile nel percorso Cittadini > Esenzioni da reddito
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.33 DEL 20.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"
L'ordinanza in pillole
- sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura.
- si può usare la bicicletta SOLO per comprovate esigenze di lavoro salute e necessità.
- in caso di attività motoria o uscita con l'animale per le sue necessità fisiologiche, obbligo a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora)
- con riferimento all'tapertura dei bar delle aree di servizio e rifornimento carburante questi potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali; per gli esercizi lungo le strade extraurbane secondarie sarà consentita l'apertura dalle ore 6 alle 18 dal lunedì alla domenica; NON è consentita nelle aree di servizio e rifornimento che attraversano centri abitati.
- alla DOMENICA restano CHIUSI esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.
- Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole.
- Nei suddetti esercizi potrà entrare UN SOLO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza.
D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 2 in data 17.03.2020 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE STRUTTURE SPORTIVE E GIARDINI PUBBLICI RECINTATI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN TALI AREE.
Nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti
Il Decreto "Cura Italia" in pillole
Sostegno ai lavoratori e alle aziende
Misure in campo fiscale
Altre misure
Guida pratica dell'ISS (Istituto Superiore della Sanità) per la raccolta dei rifiuti domestici
Circolare del Ministero della Salute - Donazioni sangue
Le novità in pillone introdotte dal DPCM 11 marzo 2020
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
2. sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
3. restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
4. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse)
5. restano garantiti, nel rispeto delle norme igieico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari assicurativi, nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
6. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli aspazi comuni
PER TUTTE LE ATTIVITA' NON SOSPESE SI INVITA AL MASSIMO UTILIZZO DELLE MODALITA' DI LAVORO AGILE
Ordinananza del Sindaco Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei mercati di Ponte di Piave n. 1/2000
Ulteriori disposizioni - Nota della Prefettura prot. 20187 in data 11.03.2020
In via precauzionale sono sospesi fino al 3 aprile compreso, e comunque fino a nuove disposizioni, il mercato di venerdì nella frazione di Negrisia e del sabato nel Capoluogo
Al fine di contenere e meglio gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si invita la cittadinanza a recarsi agli sportelli comunali solo in caso di estrema necessità e previo appuntamento telefonico
E’ possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti:
• Ufficio Segreteria/Protocollo 0422 858914
• Ufficio Servizi Demografici 0422 858906 – 858917
• Ufficio Tecnico 0422 858911 – 858912 - 858919
• Ufficio Servizi Sociali 0422 858908 - 858905
• Ufficio Polizia Locale 0422 858950
• Ufficio Ragioneria – Tributi 0422 858903 - 858915
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - PRESTAZIONI SANITARIE, AUTORIZZATI GLI SPOSTAMENTI
Treviso, 9 marzo 2020
Si comunica ai cittadini che sono garantite le prestazioni programmate con il Sistema Sanitario Nazionale: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi programmati, ecc.
Le prenotazioni sono ad oggi confermate e sono regolarmente erogate.
Si precisa altresì che le persone sono autorizzate a spostarsi nel territorio, anche uscendo o entrando dalla zona “rossa”, per finalità sanitarie.
Ordinanza n. 646 del Dipartimento di Protezione Civile in merito alla mobilità e trasporti
Comunicato stampa Ministero dell'Interno
Il Sindaco, Paola Roma, esprime la vicinanza a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri, ai volontari ed a tutti gli operatori che sono in questi giorni impegnati nell'emergenza in atto
Un particolare ringraziamento va al personale del Comune di Ponte di Piave ed alle Forze dell'Ordine che si stanno adoperando nella gestione dell'emergenza da COVID-19
AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE IN CASO DI SPOSTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER MOTIVI DI
LAVORO – NECESSITA’ - SALUTE
O PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA’
I moduli sono disponibili all'ingresso del Municipio
oppure verranno forniti dalle Forze dell'Ordine nel corso dei controlli sulle limitazioni della mobilità
Si tratta di una autocertificazione da compilare e portare con sè negli spostamenti, indicando il motivo per cui si effettua il tragitto. Possono essere utilizzati più moduli in caso di spostamenti per motivi diversi.
In caso di controlli, il personale di Pubblica Sicurezza avrà il compito di convalidare il documento per poi proseguire con lo spostamento.
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MISURE ADOTTATE NELLA PROVINCIA DI TREVISO
SONO INVECE AMMESSE O RACCOMANDATE LE ATTIVITA' di:
Trattandosi di emergenza, le informazioni sono suscettibili di costanti aggiornamenti
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020 il DPCM 8 marzo 2020.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell' 8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all' articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
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Le novità in pillole introdotte dal DPCM 8 marzo 2020
ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE
Art. 1 lett. n): Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1) lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Art. 1, lett.o): sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera n) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Art 1. lett. r): nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d) con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d) con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 1, lett. s): sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’
Art. 1, lett. a): evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
INDICAZIONI SANITARIE
Art. 1, lett. b): ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (o il numero dell’Az.Ulss 2 – 0422 323888).
Art. 1, lettc. c): divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI
Art. 1, lett. g):; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimiliati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
Art. 1, lett. h): i servizi educativi e le attività scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 3 aprile 2020
LUOGHI DI CULTURA E CERIMONIE RELIGIOSE
Art. 1 lett. i): l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lett. d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - Aggiornamento serale
L'ULSS 2 in relazione al bollettino serale coronavirus comunica che:
Non vi è stata alcuna variazione, rispetto a stamane, nel numero di decessi. Il cluster Treviso ha registrato sette nuovi ricoveri di pazienti. Uno di questi, ultraottantenne con pluripatologie, è stato ricoverato in terapia intensiva.
Negli ultimi giorni si sono registrate, sempre al Ca' Foncello, anche cinque dimissioni, in altrettanti pazienti con Covid, le cui condizioni hanno consentito di porli in isolamento domiciliare.
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - Aggiornamento serale
In relazione all’ultimo bollettino di aggiornamento sul coronavirus divulgato da Azienda Zero, l’Ulss 2 precisa che:
Le 12 nuove positività registrate rispetto al bollettino di ieri riguardano tutte soggetti provenienti dal domicilio, affetti da infezioni virale e sintomatici, che hanno evidenziato positività al coronavirus.
Nessuno di questi pazienti versa in condizioni critiche, né necessita di supporto intensivo. Si tratta prevalentemente di persone anziane, spesso affette da più patologie che sono state ricoverate, a seconda delle rispettive patologie, in isolamento in diversi reparti del Ca’ Foncello.
Rispetto a ieri i decessi sono saliti a 7 per l’inserimento nel bollettino di un paziente 93enne, con pluripatologie, che era stato ricoverato in Geriatria in data antecedente al decesso della prima paziente risultata positiva al Covid-19, il 25 febbraio scorso. Il paziente, dimesso, era successivamente rientrato in ospedale: al momento del decesso era ricoverato in malattie infettive.
Tutti e sette i pazienti finora deceduti nell’Ulss 2 erano anziani, con pluripatologie, e sono deceduti con positività Sars-CoV 2, non per Covid-19.
In terapia intensiva sono attualmente ricoverati due pazienti, gli stessi di ieri, rispettivamente uno al Ca’ Foncello e uno a Conegliano. Le condizioni di entrambi sono stabili.
COMUNICATO CONGIUNTO AZ. ULSS 2 E SINDACI
Treviso, 5 marzo 2020
In relazione ai numeri inviati dalla Protezione Civile ci preme sottolineare che i casi ( soggetti positivi al test nella quasi totalità asintomatici o altri contatti in isolamento fiduciario ) vengono seguiti a domicilio dai nostri operatori con criteri di massima prudenza.
Tutti i casi con sintomatologia sono ospedalizzati e seguiti da professionisti di qualità.
A parere dell’Azienda Sanitaria in questa fase non sono necessari provvedimenti attivati dalle autorità comunali.
Le novità in pillole introdotte dal DPCM 4 marzo 2020
Art. 1 lett. a) sono sospesi i congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; (fino al 3 aprile 2020)
Art. 1 lett. b) sono sospese le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; (fino al 3 aprile 2020)
Art. 1 lett. c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito nei Comuni diversi da quelli dell’all. 1 del DPCM 1° marzo 2020 e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero al’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’all’1, lett. d) “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”
Art. 1 lett. d) fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza alle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, corsi professionali, master e Università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
Art. 1 lett. e) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite gidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
Art. 1 lett. m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità o lungo degenza, Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Art. 4 Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo esono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure fino al 3 aprile 2020
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2
Treviso, 3 marzo 2020
In relazione all'ultimo bollettino di aggiornamento sul Coronavirus divulgato da Azienda Zero, l'Ulss 2 precisa che:
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del DPCM 01.03.2020 il Sindaco, d'intesa con le Associazioni di Categoria, sentita la Prefettura nel corso dell'incontro tenutosi in data 02.03.2020 e rilevato che il Presidente della C.C.I.A.A. ha proceduto ad informare sulle misure di prevenzione gli operatori delle varie categorie economiche, in aggiunta ha fatto recapitare a mano alle Attività di Pubblico Esercizio, Somministrazione, Ricettive e Commerciali del Comune di Ponte di Piave, la lettera qui allegata, unitamente alle 10 norme igieniche da seguire.
SINDACI ULSS 2, «ATTIVI 24 ORE SU 24 PER INFORMARE I CITTADINI»
Treviso, 2 marzo 2020
«I sindaci sono attivi 24 ore su 24 per informare i cittadini ed applicare efficacemente le misure precauzionali disposte dal Governo d’intesa con le Regioni interessate dall’emergenza Coronavirus». Così i Sindaci dell’Azienda Ulss 2, all’esito della riunione tenutasi all’Auditorium della Provincia e convocata dalla Prefettura d’intesa con Ulss n.2, primi cittadini e Ufficio scolastico territoriale per definire una linea condivisa in seguito alla pubblicazione, nella serata di domenica 1 marzo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I sindaci del Distretto, nelle ultime settimane, hanno operato costantemente al fianco della Regione e delle autorità sanitarie per tranquillizzare la cittadinanza e le attività produttive, veicolare le disposizioni emanate da Ministero della Salute ed applicare, contestualizzandole nei rispettivi territori comunali, le limitazioni per il contenimento del contagio da Coronavirus. Da qui la necessità di raccogliere una serie di istanze dirette al Prefetto, all’Azienda sanitaria e al Provveditore scolastico.
«Stiamo facendo il massimo, cercando di rispondere – per quanto possibile – ai cittadini che si rivolgono ai nostri Uffici o direttamente a noi, anche attraverso i social network, per ottenere informazioni sulle chiusure di scuole o sulla sospensione di attività di didattiche, sulle limitazioni ai servizi e sulle cautele da adottare», proseguono i sindaci. «Intendiamo però condividere una linea applicativa per garantire uniformità ed evitare confusione».
Con riferimento all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 marzo, sono stati sciolti alcuni dubbi interpretativi su alcune norme: si potranno svolgere allenamenti a porte chiuse – organizzati dalle società sportive - nelle strutture sportive comunali. Le biblioteche resteranno aperte con ingressi contingentati, così come musei e altri luoghi di cultura. Infine, si potranno svolgere incontri e riunioni ordinarie, a patto che non si formino assembramenti. Per quanto concerne le aperture dei negozi, i Comuni, in collaborazione con le Associazioni di categoria, si occuperanno della comunicazione alle attività produttive delle specifiche disposizioni del DPCM.
Le novità in pillole introdotte dal DPCM 1 marzo 2020
Per quanto riguarda tutte le questioni inerenti il DPCM, attendiamo l'incontro di domani in Provincia alle ore 10.30 con il Prefetto e l'Azienda Ulss2, di seguito provvederemo a comunicare ai cittadini le applicazioni del Decreto.
In attesa del decreto ufficiale comunichiamo che il tavolo Ministeriale-Regionale ha confermato la sospensione delle lezioni scolastiche anche per la prossima settimana. Vi terremo aggiornati con la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali non appena ci saranno comunicati
Siamo in costante e continuo contatto con l'Azienda Ulss2 per gli sviluppi.
Comunicato stampa Regione Veneto - Spiegazione procedure per i contatti di casi confermati
Nota della Regione Veneto - prot. 94914 in data 27.02.2020 con allegata Circolare 5443/2020 del Ministero della Salute
Comunicato stampa Regione Veneto - Cluster di Treviso
Direttiva n. 1/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri
Attivo indirizzo mail Az. Ulss 2 Marca Trevigiana per autodenuncia provenienza zone a rischio: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Caro Concittadino,
a seguito dell’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020, della Regione Veneto, è fatto obbligo "da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS di comunicare tale circostanza ad Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Aulss 2 - al numero 0422 323888 per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Chiama i Numeri verdi
Numero verde nazionale 1500
Numero verde Regione Veneto 800462340
Numero Azienda Ulss 2 0422 323888
Come convenuto in sede di Conferenza dei Sindaci, alla presenza dei dirigenti dell’ULSS, del direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e del Prefetto, tutti i Comuni si atterranno alle disposizioni di cui all’ORDINANZA del Ministero della Salute e della Regione del Veneto emanata in data odierna, che dispone fino al 1 marzo 2020 compreso:
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato;
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e biblioteche;
- la sospensione di ogni viaggio di istruzione.
Comunicazione del dirigente dell'Istituto Comprensivo
Comunicato stampa Ulss 2 TV
Treviso, 23 febbraio 2020
CORONAVIRUS, OGGI IL SUMMIT CON PREFETTO, SINDACI, DIRIGENTE SCOLASTICO PROVINCIALE NELL’ULSS 2 AD OGGI NESSUN CASO, ATTIVO DA DOMANI NUMERO DEDICATO AZIENDALE
La Task Force messa in campo dall’Ulss 2 per affrontare l’emergenza coronavirus si è incontrata oggi con tutti i Sindaci, il Prefetto, il Dirigente Scolastico Provinciale, per affrontare le principali tematiche legate alla presenza di casi di malattia in Veneto.
Nell’Ulss 2, è stato ribadito in apertura dell’incontro, non si sono ancora registrati casi. Nella giornata di oggi erano circolate fake news sui social: nei confronti di quanti, in questo delicatissimo momento, divulgano false notizie procurando allarme ingiustificato scatteranno immediate denunce.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i protocolli recepiti, sia a livello territoriale che ospedaliero, definiti dalle Autorità sanitarie centrali (Ministero della Salute e Regione del Veneto).
Nel dettaglio sono state illustrate e condivise principali azioni di sanità pubblica per il contrasto alla diffusione del virus, con particolare riferimento:
• ai contatti ad alto rischio (es. soggetti sintomatici provenienti dalla Cina o convivente di caso confermato)
• ai contatti a rischio intermedio (es. contatto consistente di caso confermato)
• ai contatti a basso rischio (es. contatti occasionale di caso confermato)
Sono stati illustrati alle autorità presenti i percorsi attivati, a livello ospedaliero, per la presa in carico dei soggetti con sintomatologia importante e per l’esecuzione degli accertamenti microbiologici. Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi di emergenza-urgenza, partendo dal 118 per giungere ai Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello (hub) e degli altri cinque ospedali dell’Ulss 2, per i quali sono definiti appositi protocolli operativi emergenziali. Tali protocolli prevedono, in particolare, che i casi sospetti vengano presi in carico e messi in isolamento nell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Ca’ Foncello.
L’Ulss 2 attiverà, da domani un numero telefonico aziendale dedicato.
Il numero telefonico aziendale avrà una funzione informativa ma, anche, operativa, in rete con il 118 e con i servizi territoriali e ospedalieri.
Sulla base dello scenario epidemiologico attuale l’Ulss 2 ha invitato i Sindaci del territorio provinciale a diffondere le principali raccomandazioni igieniche, valide per tutti i cittadini, per il contenimento della diffusione del virus:
Per quanto riguarda la chiusure delle scuole e la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato tutte le relative disposizioni saranno contenute nell’ordinanza che sarà divulgata a breve dalla Regione. L’ordinanza avrà ovviamente valenza regionale.
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Ufficio Stampa Ulss 2 “Marca trevigiana”
Video informativo della Regione del Veneto:
Volantino informativo del Ministero della Salute
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