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IL SINDACO
Visto l’articolo 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120,
INVITA GLI ELETTORI
disposti ad essere inseriti nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a presentare domanda entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- il cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITA’:
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
SONO ESCLUSI per legge (art. 38 DPR 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 DPR 16 maggio 1960, n.570):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
SONO ESCLUSI INOLTRE (art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.120):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'art. 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 104 secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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