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Dettaglio Notizie del Giorno

Emergenza corona virus

ven 29 apr 22

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

 

FAQ DEL GOVERNO SULLE MISURE ADOTTATE

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ANNO 2022

VENERDI' 30 SETTEMBRE 2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre sull'uso delle mascherine.

Anche dopo il 30 settembre permarrà l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

 

VENERDI' 17 GIUGNO 2022

Ordinanza del Ministro della Salute sull'uso delle mascherine

 

 

VENERDI' 29 APRILE 2022  

Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (in vigore dal 01.05.2022)

L'ordinanza in pillole

1. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

    - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;

    - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

    - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggerri (interregionali, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità);

    - autobus  adibiti a servizi di trasporto persone su un percorso che collega più di due regioni;

    - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

    - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

    - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione ai lavori, agli utenti, ed ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico 

VENERDI' 1 APRILE 2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». 

GIOVEDI' 24 MARZO 2022

DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24.03.2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il decreto in pillole

Dispositivi protezione vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- aerei;
- navi e traghetti
- treni interregionali, intercity, alta velocità;
- autobus in percorsi che collegano più regioni;
- autobus adibiti a noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all’aperto) in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali intrattenimento e musica dal vivo, nonché eventi e competizioni sportive

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso, è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- i soggetti che stanno facendo attività sportiva;

Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione, test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizione sportive che si svolgono all’aperto;
- nei mezzi di trasporto: - aerei; - navi e traghetti - treni interregionali, intercity, alta velocità; - autobus in percorsi che collegano più regioni; - autobus adibiti a noleggio con conducente;

Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione, guarigione) l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
- piscine, palestre, sport di squadra e contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
- feste conseguenti e non conseguenti cerimonie civili e religiose
- attività sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico nonché agli eventi e alle competizione sportivi che si svolgono al chiuso

MERCOLEDI' 02.03.2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022  - "Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del Green Pass"

LUNEDI' 28.02.2022

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle relative note.

GIOVEDI' 25.02.2022

Ordinanza Ministero Salute 25.02.2022 

Veneto in zona bianca

VENERDI' 11.02.2022 

Ordinanza Ministero Salute 11 febbraio 2022

Veneto in zona gialla per altri 15 giorni

MARTEDI' 08.02.2022

Ordinanza Ministero Salute 8 febbraio 2022

L'ordinanza in pillole

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

VENERDI' 04.02.2022

Decreto Legge n. 5/2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educatico, scolastico e formativo

Il decreto in pillole

Scuola
Nelle scuole per l’infanzia 
fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

MARTEDI' 25.01.2022

Az. Ulss 2 - Gestione contatti in ambiente scolastico - aggiornamento al 25.01.2022

LUNEDI' 24.01.2022

Slides di sintesi relative alle misure attualmente in vigore

VENERDI' 21.01.2022

DPCM 21 GENNAIO 2021 efficace dal 1° febbraio 2022) 

MERCOLEDI' 19.01.2022

Circolare Ministero Salute all'oggetto: "Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVID-19 POSITIVI GUARITI e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2

Circolare Ministero Salute all'oggetto: "Indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive"

SABATO 08.01.2022

Decreto Legge n. 1/2022

Obbligo vaccinale

Dal 08.01.2022 obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia nonchè ai cittadini stranieri che hanno compiuto i 50 anni.

Si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (vaccinazione - guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15.02.2022.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono a:

- servizi alla persona - dal 20.01.2022;

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - dal 01.02.2022;

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Con un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

In presenza con un caso di positività nella classe si attiva la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, da ripetersi dopo cinque giorni 

In presenza di due casi di positività è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Con  un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2 e con didattica in presenza.

Con due casi nella stessa classe per chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni,

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

MARTEDI' 04.01.2022

Circolare Ministero Interno sulle misure di cui al DL 229/2021

 

***

ANNO 2021 

VENERDI' 31.12.2021

DL 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Nuove indicazioni sulla quarantena 

Il decreto in pillole:

Green Pass Rafforzato:

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere • centri congressi
servizi di ristorazione all'aperto
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene:

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

VENERDI' 24.12.2021

Decreto "Festività" - N. 221/2021

Il Decreto in pillole

Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli - eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

 Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a: 

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

VENERDI' 17.12.2021

Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021

Tabella riassuntiva disposizioni in "zona gialla"

Ordinanza del Ministero della Salute - VENETO IN ZONA GIALLA DAL 20.12.2021 

MARTEDI' 14.12.2021

Ordinanza Ministero della Salute 14.12.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19


L'ordinanza è relativa agli spostamenti in entrata ed in uscita da Stati o territori esteri

MARTEDI' 07.12.2021

Ordinanza Ministero della Salute 2 dicembre 2021 "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"

Scarica le LINEE GUIDA

Le linee guida sono riferite alle seguenti attività economiche e sociali

- Ristorazione e cerimonie
- Attivita' turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- Parchi tematici e di divertimento
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- Convegni e congressi
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'
- Sagre e fiere locali
- Corsi di formazione
- Sale da ballo e discoteche

LUNEDI' 06.12.2021

Tabella riepilogativa utilizzo GREEN PASS BASE O RAFFORZATO

VENERDI' 03.12.2021

Circolare Ministero Interno - Chiarimenti sul GREEN PASS

LUNEDI' 29.11.2021

D.L. 172 del 26.11.2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

Il decreto in pillole

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.


1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

- personale amministrativo della sanità

- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.


3. Green Pass
Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

Spettacoli

- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

VENERDI' 12.11.2021

AZ. ULSS 2  - Gestione casi COVID in ambiente scolastico - aggiornamento

Az. ULSS 2 - Frequenza in presenza e sicurezza

Giovedì 04.11.2021

Documento Tecnico - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2  in ambito scolastico (Aggiornamento al 28.10.2021)

Venerdì 08.10.2021

D.L. 139/2021 (DECRETO CAPIENZE) Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali 

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’ 11 ottobre 2021.

Teatri, cinema, concerti

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Musei
Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport

Pubblico a eventi e competizioni sportive: la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Martedì 21.09.2021

D.L. 127/2021 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

GREEN PASS

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

A chi si applica
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Cariche elettive

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

Lavoro privato

A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. 

Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sabato 18.09.2021

(Legge 126/2021 conversione in legge del DL 105/2021) 

Giovedì 12.08.2021

Situazione Epidemiologica Regione del Veneto Aggiornamento al 12.08.2021 Direzione Prevenzione

Situazione epidemiologica regionale

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Disposizioni del Ministro della Salute

Venerdì 06.08.2021

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge N. 111/2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%. 

Venerdì 23.07.2021

Decreto Legge 105/2021 

Il Decreto in pillole

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: 

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca se:

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni

Lunedì 19.07.2021

Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 112/2021 (efficace dal 20.07.2021 fino al 31.08.2021)

EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL’INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL’ELENCO C) DELL’ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E
ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI

Venerdi' 02.07.2021

Certificazioni verdi COVID - per saperne di più visita il sito della Regione Veneto

Circolare Ministero Salute in merito alla certificazione verdi 

Giovedi' 01.07.2021

Tamponi e quarantena 

L'Azienda Ulss 2 intende intensificare la campagna di testing, eseguendo tamponi gratuiti a tutti coloro che devono partecipare ad eventi sportivi, culturali, cerimonie, o in partenza per eventi educativi (grest, campiscuola, campiscout, ...).
Basta recarsi presso i covid point dell'Azienda Ulss 2.
Questa iniziativa si pone come azione di prevenzione per tutta la popolazione.

Si ricorda che vale lo stesso regime di gratuità per il tampone richiesto da chi si reca in visita a parenti/pazienti in Ospedale e/o in RSA (Case di riposo), presso l'Hospice o altre strutture sanitarie del territorio.

Sedi e Orari dei Punti Tampone sono dettagliati nel sito dell'Azienda Ulss 2 alla pagina dedicata

Rimodulazione aperture COVID POINT

Da domenica 4 luglio 2021 e fino a data da destinarsi, i Punti Tampone di Altivole, Conegliano e Oderzo rimarranno chiusi la domenica e i giorni festivi. Il servizio nei giorni indicati sarà garantito dal Covid Point ex Dogana di Treviso, dalle 8.00 alle 13.00.

Gli orari dei Covid Point nei giorni feriali rimangono invariati:

Treviso ex Dogana: dal lunedì al sabato 8.00 - 20.00

Altivole ex Velo: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00

Conegliano Zoppas Arena: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00

Oderzo Foro Boario: dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00 

Venerdì 25.06.2021

Rafforzamento e integrazione piano di sanità pubblica

Mercoledì 22.06.2021

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Dal 28 giugno nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare  la mascherina all'aperto.

Ci sono delle eccezioni, l'ordinanza prevede che la mascherina vada comunque indossata nei seguenti casi:
👉 situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale
👉 in caso di assembramenti o affollamenti
👉 spazi all'aperto delle strutture sanitarie
👉 in presenza di soggetti con alterata funzionalità del sistema immunitario

Si ricorda che vi è comunque l'obbligo di portare con sé la mascherina

Prefettura di Treviso - nota sulla proroga delle scadenza a seguito dello stato di emergenza 

Martedì 22.06.2021

Ordinanza Ministero Salute 18.06.2021

Venerdì 18.06.2021

DPCM 17 giugno 2021 - Green Pass

Per saperne di più visita il sito CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 a cura del Governo

Piano di sanità pubblica 2021:

- sintesi del piano
- piano completo

Lunedì 07.06.2021

Linee guida attività sportiva di base e attività motoria in genere (aggiornate al 1° giugno 2021)

Chiarimenti della Regione Veneto a seguito della classificazione del Veneto in zona Bianca (feste private e sport di contatto

Sabato 05.06.2021

Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 83 del 05.06.2021

Allegato A Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Venerdì 04.06.2021

Ordinanza Ministro della Salute (Veneto in zona bianca dal 07.06.2021)

GUARDA LE REGOLE PER LA ZONA BIANCA

Sabato 29.05.2021

Comunicato congiunto Ministero Salute - Conferenza Regioni "Obbligo del certificato verde per feste conseguenti a matrimoni religiosi e/o civili anche IN ZONA BIANCA

Ordinanza Ministro della Salute "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"

Regione Veneto - Linee di indirizzo per l'organizzazione di attività educative e ricreative per minori

Venerdì 21.05.2021

LEGGE 21 maggio 2021, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in  materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”

Trasferimento Punto tamponi Conegliano: nei giorni 27-28-29 e 30 maggio il Covid point di Conegliano sarà attivo al Distretto socio sanitario di via Galvani, anziché alla Zoppas Arena. Il momentaneo trasferimento si rende necessario in quanto la struttura sportiva ospiterà il Campionato italiano di pattinaggio artistico.

Modifica orari apertura: a seguito della consistente riduzione nel numero di accessi ai Covid point il Dipartimento di Prevenzione ha deciso di modificarne gli orari di apertura. Dal 1° giugno gli orari saranno i seguenti:

1 – Treviso Ex Doganaore: 8.00 - 20.00 dal lunedì al sabato, ore 8.00 - 13.00 domenica e festivi;
2 – Conegliano Zoppas Arena: ore 8.00 - 14.00 dal lunedì al sabato, ore 8.00 - 13.00 domenica e festivi;
3 - Oderzo Ex Foro Boario: ore 8.00 - 13.00 dal lunedì alla domenica;
4 - Altivole Ex Velo: ore 8.00 - 14.00 dal lunedì al sabato, ore 8.00 - 13.00 domenica e festivi;   

Chiusura Punto tamponi Casier: dal 1° giugno sarà sospesa l’attività del Covid point di Casier.  

 

Martedì 18.05.2021

Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021

Circolare esplicativa al Decreto riaperture

Tutte le regole saranno valide in zona gialla, mentre nelle regioni che vanno in fascia bianca l’unico obbligo riguarderà la mascherina e il distanziamento.

Coprifuoco:
dal 19 maggio alle ore 23.00
dal 7 giugno alle ore 24.00
dal 21 giugno: libera circolazione anche notturna.


Matrimoni
Le feste possono essere organizzate dal 15 giugno sia all’aperto sia al chiuso ma gli invitati dovranno avere la certificazione verde per dimostrare di essere stati vaccinati con la seconda dose, oppure di aver avuto il Covid ed essere guariti oppure aver fatto un tampone con esito nmegativo nelle 48 ore precedenti.

Palestre e piscine
Le palestre riaprono il 24 maggio, dal 1 luglio riaprono le piscine al chiuso e i centri termali. Nelle palestre si potranno utilizzare gli spogliatoi ma sarà vietato fare la doccia.

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Possono ripartire dal 1 luglio. Lo stesso giorno riaprono anche centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Centri commerciali
Dal 22 maggio potranno rimanere aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

Bar e ristoranti
Dal 1 giugno le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e dei protocolli di sicurezza

Impianti da sci
Riaprono il 22 maggio.

Manifestazioni sportive
Si potrà tornare negli stadi dal 1 giugno e nei palazzetti dal 1 luglio ma la capienza non dovrà essere superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso.

Corsi di formazione
Via libera dall’1 luglio.

Congressi
Ok dal 15 giugno con «green pass».

Parchi tematici
Riaprono il 15 giugno.

Restano sospese le attività di Sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021 .Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell’India.

 

 

Martedì 11.05.2021

Circolare Ministero dell'Interno 07.05.2021 in merito ai servizi di ristorazione

Sabato 08.05.2021

Ordinanza Ministero della Salute 08.05.2021 (accesso familiari e visitatori alle R.S.A) valida dal 08.05.2021 al 30.07.2021

Martedì 04.05.2021

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (Aggiornamento del 28 aprile 2021)

Lunedì 26.04.2021

Ordinanza Ministero della Salute 25.04.2021 (ingressi dall'India)

Chiarimenti della Regione Veneto sulle attività di ristorazione aperte a partire dal 26 aprile 

Sabato 24.04.2021

Ordinanza Ministero della Salute 23.03.2021 (Veneto in zona gialla dal 26.06.2021)

Circolare Ministero Interno 24.04.2021 (Chiarimenti sul D.L. 52/2021)

Chiarimento Regione Veneto su DL 52/2021 (Servizio mensa)

 

Venerdì 23.04.2021

D.L. 52/2021 - valido dal 26 aprile al 31 luglio 2021

Guarda le slides del Governo relative alle misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

 

Sabato 17.04.2021

Ordinanze del Miinistero della Salute in merito al cambio di classificazione di Campania, Puglia, Valle d'Aosta e rientri dall'estero.

Aggiornamento Nazionale Focus incidenza (15/4)

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale (dati 14/4)

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale (sintesi 14/4)

 

Martedì 13.04.2021

Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Nuovi chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e sulle relative comunicazioni. L.R.n.11/2013

 

Venerdì 09.04.2021

Ordinanza n. 6/2021 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid

 

 

Sabato 03.04.2021

Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021 - Veneto in zona Arancione

Indicazioni regionali su passaggio in zona arancione

Comunicazione Ufficio Scolastico Regionale in merito alla riapertura delle scuole

 

Venerdì 02.04.2021

Decreteo legge n. 44 del 1 aprile  2021

Il decreto proroga fino al 30 aprile le misure del Dpcm del 2 marzo: le restrizioni pertanto saranno quelle relative alla zona (arancione o rossa) assegnata al Veneto. E' garantito il rientro a scuola degli alunni fino alla classe prima delle scuola secondaria di primo grado anche nelle regioni in Zona Rossa.

Punti tamponi


PUNTI TAMPONE APERTI ANCHE A PASQUA E PASQUETTA
Vista l’affluenza registrata ai Covid Point negli ultimi giorni la Direzione dell’Ulss 2 ha deciso di mantenere attivi, a Pasqua e Pasquetta, i seguenti Covid Point:
Altivole – ex Velo dalle 8 alle 13.
Conegliano – Zoppas Arena dalle 8 alle 13.
Oderzo – Foro Boario dalle 8 alle 13.
Treviso - ex Dogana dalle 8 alle 20.

Ai suindicati Covid Point potranno accedere per sottoporsi a tampone, sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021, anche i residenti nell’Ulss 2 che hanno soggiornato all’estero negli ultimi 14 giorni e che: 
non sono riusciti a sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia
hanno concluso i previsti 5 giorni di quarantena dopo il rientro dall’estero

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo sui viaggi all'estero

Chiarimenti su ordinanza 30 marzo

 

 

Lunedì 29.03.2021

Ordinanza Ministero della Salute 26.03.2021 - (Veneto in zona rossa) - Valida fino al 6 aprile 2021

Si ricorda, peraltro, che, in base al  D.L. 30/2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, anche se si applicheranno le regole della zona rossa, sarà eccezionalmente consentito recarsi in un qualsiasi luogo di tutta la Regione per fare visita a persone in abitazione privata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Martedì 23.03.2021

DECRETO LEGGE N. 41/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

Lunedì 22.03.2021

Chiarimenti della Prefettura sull'attività di ristorazione

Sabato 13.03.2021

DECRETO LEGGE N. 30/2021 Ulteriori disposizioni

Ordinanza Ministero della Salute 12.03.2021 (Veneto in zona rossa) - Valida per 15 giorni

LE PRINCIPALI REGOLE  - LINK AL SITO DELLA REGIONE

Si ricordano le disposizioni della ZONA ROSSA

Spostamenti: È vietato ogni spostamento sia nel proprio Comune che in altri Comuni, tranne che per lavoro, salute o necessità (autocertificazione).
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Scuola: sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia (nidi) e le attività scolastiche e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono eclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Attività commerciali: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Attività motoria e sportiva: tutte le attività anche se svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione

 

Venerdi' 12.03.2021

Decreto Legge 2/2021 convertito in Legge n. 29/2021

Legge 29/2021

Martedì 09.03.2021

Ordinanza Presidente Giunta Regionale del Veneto n. 36/2021 "Ulteriori disposizioni in materia scolastica" (efficace fino al 06.04.2021

Sabato 06.03.2021

Ordinanza Ministero Salute 05.03.2021 (in vigore da lunedì 08.03.2021)

Veneto in fascia arancione

Mercoledì 03.03.2021

DPCM 2 marzo 2021 (efficace dal 6 marzo al 6 aprile 2021)

Allegati al DPCM 2 marzo 2021

Mercoledì 24.02.2021

Decreto Legge n. 15 in data 23.02.2021 (in vigore dal 24.02.2021)

Il Decreto in pillole

Fino al 27 marzo vietato ogni spostamento in entrata/uscita tra diverse Regioni o Province autonome
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

Fino al 27 marzo è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno nel limite di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi (si deroga per i minori di 14 anni, persone disabili, non autosufficienti conviventi).

Lo spostamento può avvenire tra le 05:00 e le 22:00.

N. B. lo spostamento verso un'abitazione è ammesso nelle varie zone come segue :

ZONA GIALLA consentito in ambito regionale

ZONA ARANCIONE consentito in ambito comunale

ZONA ROSSA non consentito

Per i Comuni in zona arancione sotto i 5.000 abitanti è comunque consentito lo spostamento fuori comune per una distanza massima di 30 km (escluso capoluoghi di provincia)

 

Mercoledì 10.02.2021

Regione Veneto - Linee di indirizzo gestione contatti casi COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia (Rev. 03 del 04.02.2021)

Martedì 09.02.2021

Ordinanza Presidente Giunta Regionale del Veneto n. 11 del 09.02.2021 (efficace dal 10.02.2021 al 05.03.2021)

Misure relative agli esercizi di ristorazione

E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Domenica 31.01.2021

Ordinanza Ministero della Salute 29 gennaio 2021 - Efficace dal 1° febbraio 2021

Vai alle disposizioni relative alla ZONA GIALLA

Sabato 23.01.2021

Ordinanza Ministero della Salute 22 gennaio 2021 - Efficace per 15 giorni dal 24.01.2021

Venerdì 15.01.2021

DPCM 14 gennaio 2021 (efficace dal 16.01.2021 al 05.03.2021)

Allegati al DPCM 14.01.2021

Il DPCM in pillole

Dalle 22.00 alla 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni diverse

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri termali

E' sospesa l'attività sportiva dilettantistica di base 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed in altri spazi anche all'aperto

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose

Sono vietate sagre, fiere ed altri eventi

L'accesso dei parenti e visitatori alle strutture (RSA, hospice...) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura

COMMERCIO

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

ATTIVITA' SERVIZI DI RISTORAZIONE

Per le attività con codice ATECO 56.3 (BAR, PUB, BIRRERIE, CAFFETTERIE, ENOTECHE) e codice ATECO 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE, ALCOLICHE E ANALCOLICHE,  DA NON EFFETTUARSI SUL POSTO) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00

Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale

STRUTTURE RICETTIVE

Le attività sono esercitate a condizione che sia assicurato il rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla Regione 

_________ 

Consentite attività servizi alla persona 

Chiusi gli impianti comprensori sciistici 

 

D.L. 14 gennaio 201 n. 2

Il Decreto in pillole

- prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza

- confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra Regioni o Provincie autonome diverse. 

Lo spostamento è consentito per
- esigenze lavorative
- motivi di salute
- necessità

E' sempre consentito il rientro alla residenza, domicilio, abitazione 

Misure in vigore dal 16 gennaio al  5 marzo
- dalle 5.00 alle 22.00  consentito spostarsi una volta al giorno verso un’altra abitazione privata, per un massimo di due persone. Non si conteggiano i minori di 14 anni, disabili e non autosufficienti.
- lo spostamento verso altra abitazione è permesso all’interno della Regione per la ZONA GIALLA
- lo spostamento verso altra abitazione privata in area ARANCIONE o ROSSA è consentito all’interno dei confini comunali
- per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (anche se in zona arancione o rossa) lo spostamento all’interno dei confini regionali è  consentito, nel limite di 30 km, con esclusione dei capoluoghi di provincia

E' istituita una nuova area BIANCA in cui non si applicano le misure previste per le aree gialle, arancioni, rosse. Le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Ciò non esclude che possano essere adottate specifiche misure restrittive con DPCM

Giovedì 14.01.2021

Comunicato stampa dell'Azienda Ulss 2 - MODIFICA ORARIO ACCESSO COVID POINT

Da lunedì prossimo, 18 gennaio, l’orario di apertura dei Covid Point dei Altivole, Conegliano e Oderzo, in ragione del minor afflusso di utenza registrato e delle temperature rigide dell’ultimo periodo sarà posticipato di un’ora.
Questi i nuovi orari dei tre Covid Point interessati dalla variazione:

ALTIVOLE - Ex Velo: dalle ore 8.00 alle ore 19.00

CONEGLIANO - Zoppas Arena: dalle ore 8.00 alle ore 19.00

ODERZO – Foro Boario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Gli altri Punti Tampone ad accesso libero, così come quelli su prenotazione, manterranno orari invariati.

 

Sabato 09.01.2021

Ordinanza Ministro della Salute 08.01.2021 (efficace dal 10.01.2021 al 15.01.2021)

L'ordinanza in pillole: Il Veneto rientra nella fascia arancione

Per conoscere le misure relative alla FASCIA ARANCIONE guarda le FAQ del Governo

 

Mercoledì 06.01.2021

AVVISO relativo all’attività delle scuole superiori di secondo grado (Comunicato della Regione Veneto)

Si informa che l’ordinanza n. 2 del 4.1.2021, con la quale è stata disposta, in considerazione dello stato di diffusione nel territorio veneto del contagio da covid-19, l’applicazione della didattica digitale integrata al 100% della popolazione scolastica delle scuole superiori di secondo grado fino al 31.1.2021, rimane efficace pur a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 5.1.2020, che ha invece disposto che almeno il 50% della medesima popolazione scolastica svolge l’attività scolastica in presenza già a partire dall’11 gennaio 2021. La disciplina vale anche per le scuole non statali anche per la formazione professionale che svolgano cicli di secondo grado validi ai fini del percorso scolastico e formativo.
La perdurante efficacia è confermata dal comunicato del Ministero dell’Istruzione del 5.1.2020, con il quale il Ministero ha anticipato l’uscita del decreto legge dichiarando comunque salve le ordinanze regionali intervenute sulla tematica.

 

D.L. 5 gennaio 2021

Il Decreto Legge in pillole

COPRIFUOCO DALLE 22.00 ALLE 5.00

Dal 7 al 15 gennaio 2021 divieto spostamento tra Regioni, salvo movimenti motivati da necessità, salute e lavoro. Consentito rientro alla residenza o domicilio

Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 (fascia gialla): spostamenti liberi all'interno della Regione; negozi aperti; bar e ristoranti aperti fino alle 18.00 (asporto fino alle 22.00 - consegna a domicilio senza limiti di orario)

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 (fascia arancione): divieto spostamento dal Comune, salvo movimenti motivati da necessità, salute e lavoro; negozi chiusi, bar e ristoranti chiusi (asporto fino alle 22.00 - consegna a domicilio senza limiti di orario

 

Lunedì 04.01.2021

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N 2/2021 (didattica a distanza per gli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado dal 07.01.2021 al 31.01.2021)

Allegato 1 - Linee guida gestione contatti di casi covid-19 nelle scuole e nei servizi all'infanzia

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ANNO 2020

Martedì 29.12.2020

Approvazione Protocollo d’Intesa per l’esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19

Lunedì 21.12.2020

Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 171 del 21.12.2020 - Rientri dal Regno Unito e Irlanda del Nord

Domenica 20.12.2020

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 20.12.2020 (divieto ingresso e transito di persone provenienti dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

CALENDARIO LIMITAZIONI

Prospetto delle limitazioni principali agli spostamenti ed alle attività nel periodo Natale 2020 - Epifania 2021

Sabato 19.12.2020

L'Ordinanza della Regione Veneto n. 169/2020 che prevede il divieto di spostamento dalle ore 14.00 dal proprio Comune è efficace da oggi 19.12.2020 e fino al 23.12.2020

A partire dal 24.12.2020 e fino al 06.01.2021 si applica quanto istituito con DL. 172/2020 (zone rosse e arancioni)

Decreto Legge n. 172 del 18.12.2020

Il Decreto Legge in pillole

ZONA ROSSA (24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)

Consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità

Chiusi negozi, bar, ristoranti (consentito solo asporto e consegna a domicilio)

Aperti supermercati, edicole, tabaccherie, parrucchieri, barbieri

Dalle 5.00 alle 22.00 consentita visita a parenti ed amici (all'interno della Regione) 

Coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00

ZONA ARANCIONE (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021)

Consentiti spostamenti all'interno del proprio Comune

Aperti i negozi

Chiusi bar e ristoranti (consentito solo asporto e consegna a domicilio)

SLIDE DEL GOVERNO SULLE MISURE PREVISTE DAL DL 172/2020

Venerdì 18.12.2020

Chiarimenti della Regione Veneto sull'ordinanza del Presidente della Regione n. 169/2020

Giovedì 17.12.2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 17 dicembre 2020 (efficace dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021)
 
L'ordinanza in pillole
 
Spostamento tra Comuni
 
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita',
 

Spostamenti verso ristoranti

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo

Spostamento relativo a minori

Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

Spostamento per matrimoni e funerali

E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statal

 

Appello dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso

Giovedì 10.12.2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10 dicembre 2020

L'ordinanza in pillole

COMPORTAMENTO PERSONALE
Obbligo utilizzo mascherina al di fuori dell'abitazione (eccetto minori di 6 anni, coloro che fanno attività sportiva, soggetti con patologie o disabilità)
ATTIVITÀ MOTORIA E PASSEGGIATE devono essere fatte al di fuori di strade e piazze di centri stiorici, al di fuori di località turistiche (mare,montagna, laghi) e di aree solitamente affollate.
È fortemente raccomandato di non recarsi in nucleo familiare diverso dal proprio tranne che per lavoro o necessità

ESERCIZI AL DETTAGLIO
 Negli esercizi di vendita alimentari è consentito l'accesso ad una persona per nucleo
 Nei locali di commercio al dettaglio fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso ad una sola persona
 Nei locali sopra 40 metri quadri 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

MERCATI
Mercato settimanale ammesso con apposito piano adottato dai sindaci.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI
⇒ dalle 11 alle 15 la somministrazione avviene prioritariamente occupando posti a sedere, ove presenti, interni e esterni. In ogni caso riempiti i posti o in assenza di posti a sedere va rispettato il distanziamento interpersonale.
 Dalle ore 15 servizio solo ai clienti seduti al tavolo.
 ❗❗❗ La mascherina va usata sia in piedi che da seduti, salvo che per il tempo strettamente necessario alla consumazione.
 Max 4 persone al tavolo, anche se conviventi
Esposizione del cartello con numero massimo persone ammesse nel locale, con divieto di far entrare nuovi clienti quando il limite viene raggiunto
 Consumazione dell' asporto vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e nei luoghi affollati (salvo che per alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto)

OVER 65
fortemente raccomandato a chi ha più di 65 anni l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di venerdì 11 dicembre fino al 15 gennaio 2021.

 

Sabato 05.12.2020

Chiarimenti della Regione Veneto in merito al DPCM 3 dicembre 2020

Giovedì 03.12.2020

DPCM 3 dicembre 2020

Allegati

D.L. 158/2020 - Divieto spostamenti nel periodo natalizio

Il Decreto Legge in pillole

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato su tutto il territorio nazionale ogni spostamento in entrata ed uscita tra i territori di diverse regioni

Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione delle seconde case ubicate in altra Regione e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 anche ubicate in altro Comune.

Venerdì 27.11.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 159 del 27.11.2020

Mercoledì 25.11.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 158 del 25.11.2020

Martedì 24.11.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 156 del 24.11.2020 (efficace dal 26.11.2020 al 04.12.2020)

Allegato 1

Allegato 2

Giovedì 12.11.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 151 del 12.11.2020 ( efficace dal 14.11.2020 al 22.11.2020)

FAQ in merito all'ordinanza

Sabato 07.11.2020

Circolare del Ministero dell'Interno sul DPCM 03.11.2020

FAQ DEL GOVERNO - Domande frequenti sul DPCM 03.11.2020

Venerdi' 06.11.2020

Chiarimenti della Regione Veneto sul DPCM 03.11.2020 (in attesa di circolare del Ministero dell'Interno)

Mercoledì 04.11.2020

DPCM 3 Novembre 2020 (efficace dal 6 novembre al 3 dicembre 2020)

Le principali misure divise per aree (Il Veneto si trova in area GIALLA)

MISURE PER AREA GIALLA

Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità, salute

Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno

Chiusura musei e mostre

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per studenti con disabilità ed in caso di uso di laboratori

Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e scuole medi

Riduzione fino al 50% trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico

Sospensione attività sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie

Chiusura bar e ristoranti alle ore 18.00. L'asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.

Restano aperti i centri sportivi

Chiuse le università

Lunedi' 26.10.2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 26/10/2020

Domenica 25.10.2020

DPCM 24 ottobre 2020 (in vigore dal 26.10.2020 ed efficace fino al 24.11.2020)

Allegati al DPCM

Il DPCM in pillole

  • E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • sono consentiti i corsi abilitanti effettuati dalle autoscuole; è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida;
  • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; (locali con metratura fino a 40 mq. è consentita la presenza di un cliente e di due operatori; locali con metratura superiore a 40 mq gli accessi sono regolamentati in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita)

SERVIZI DI RISTORAZIONE

  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, ulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (tutti i giorni); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

 FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT IN MERITO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE (aggiornate al DPCM 24.10.2020)

Giovedì 22.10.2020

Protocollo attuativo delle nuove linee guida per l'attività sportiva di base  e per l'attività motoria in genere redatto dal Dipartimento dello Sport  (22.10.2020)

Domenica 18.10.2020

DPCM 18 ottobre 2020 (efficace dal 19.10.2020 al 13.11.2020)

Allegato A

Il DPCM in pillole

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo

- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00

- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto

- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti

- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei

- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale

- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza

- L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale

- nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni ; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza

- fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00

- Le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative

- I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Sabato 17.10.2020

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE VENETO N. 141 del 17.10.2020 (efficace fino al 13.11.2020)

Allegato Linee guida

L'ordinanza in pillole

 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

 a) ristorazione;

 b) attivita' turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);

 c) attivita' ricettive;

 d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);

 e) commercio al dettaglio;

 f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);

 g) uffici aperti al pubblico;

 h) piscine;

 i) palestre;

 j) manutenzione del verde;

 k) musei, archivi e biblioteche;

 l) attivita' fisica all'aperto;

 m) noleggio veicoli e altre attrezzature;

 n) informatori scientifici del farmaco;

 o) aree giochi per bambini;

 p) circoli culturali e ricreativi;

 q) formazione professionale;

 r) cinema e spettacoli dal vivo;

 s) parchi tematici e di divertimento;

 t) sagre e fiere locali;

 u) strutture termali e centri benessere;

 v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

 w) congressi e grandi eventi fieristici;

 x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI

L’accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

 

Circolare Ministero Interno 16.10.2020 - contenente precisazioni e chiarimenti sul DPCM 13.10.2020

 

Martedì 13.10.2020

Decreto Ministero Sport 13.10.2020 (Individuazione discipline sportive da contatto)

DPCM 13 ottobre 2020 (efficace dal 14.10.2020 al 13.11.2020)

Allegato al DPCM

Il Dpcm in pillole

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, con esclusione dei predetti obblighi per:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Lunedì 12.10.2020

Circolare del Ministero della Salute per la durata ed i termini dell'isolamento e della quarantena 

Venerdì 09.10.2020

LINEE GUIDA REGIONE VENETO aggiornate al 08.10.2020 (per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative)

Giovedì 08.10.2020

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 07.10.1020

Ingressi o transiti in Italia
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi

In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020

Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.

 

Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020

Obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.

 

Venerdì 02.10.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N 105 DEL 02/10/2020

Indicazioni sulla prevenzione in ambito scolascito, sui medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, e sulla presenza del pubblico durante gli eventi sportivi

 

-Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati COVID19 all'interno delle scuole e degli istituti d'infanzia

-Comunicato stampa linee guida per la scuola

-Teniamo Covid19 a casa

-Percorso dai sintomi al rientro a scuola

 

Sedi e orari per l'accesso diretto ai Punti Tampone (COVID Point) - Accedi al sito dell'Azienda Ulss 2 per essere aggiornato 

 

Mercoledì 23.09.2020

Comunicato stampa ULSS: da domani raddoppia l'orario di apertura del laboratorio tamponi di Treviso

La ripresa dello sport- A cura della UOC Medicina dello Sport - Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

 

Martedì 22.09.2020

In rete le linee guida per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio del COVID-19 delle Federazioni Sportive - Vai al sito del CONI

Lunedì 21.09.2020

Ordinanza Ministero della Salute 21.09.2020 (efficace fino al 07.10.2020)

Sabato 19.09.2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 19/9/2020

Indicazioni per lo svolgimento dei campionati nazionali con presenza di pubblico

Mercoledì 16.09.2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 16/9/2020

Onde prevenire possibili dubbi interpretativi: l’ordinanza odierna afferma che i contenuti del o dei Dpcm del Governo prevalgono sui contenuti delle ordinanze regionali citate laddove si registrino difformità, in particolare sul traporto pubblico locale (TPL).

Lunedì 07.09.2020

DPCM 7 settembre 2020 - Misure prorogate fino al 30.09.2020

Allegati

Venerdì 04.09.2020

Scarica l'autodichiarazione ai fini del test sierologico per il Personale Scolastico

Versione definitiva del rapporto ISS sulla gestione dei casi e dei focolai Covid nelle scuole

 

Mercoledì 02.09.2020

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

Lettera della Direzione prevenzione sicurezza alimentare della Regione del Veneto

Schema per la gestione dei casi

Indicazioni del Ministero

 

Giovedi' 27.08.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 92 in data 27.08.2020

L'ordinanza in pillole

1. Controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna
I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).
Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende Sanitarie.
Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.
Il soggetto, in attesa dell'esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.
In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

2. Ulteriori misure di prevenzione
Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening ai sensi della presente Ordinanza e della Ordinanza n. 84 del 13.8.2020, in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso mantenimento del distanziamento interpersonale, all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla frequente igiene delle mani.

Ulteriori indicazioni per chi rientra nella Regione Veneto proveniente dall'estero  (SPAGNA, GRECIA, CROAZIA, MALTA, FRANCIA (solo dipartimento dell’Hérault appartenente alla regione dell’Occitania)

Mercoledì' 26.08.2020

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - A cura del Ministero della Salute

Venerdì 21.08.2020

Indicazioni della Regione del Veneto per i rientri dall'estero

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente di cui al DPCM 7 agosto 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 64 del 6 luglio 2020 e n. 84 del 13 agosto 2020 sotto riportate si precisano le procedure per i rientri dall'estero per coloro che provengono da SPAGNA, GRECIA, CROAZIA E MALTA a partire dal 13 agosto 2020 e da FRANCIA (solo dipartimento dell’Hérault appartenente alla regione dell’Occitania) a partire dal 20 agosto 2020.

Domenica 16.08.2020

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 16.08.2020 (efficace dal 17.08.2020)

 L'ordinanza in pillole

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;


b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.


2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

 

Venerdì 14.08.2020

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE VENETO N. 86 DEL 14.08.2020 Attività delle discoteche e sale da ballo (Efficace dalle ore 13.00 del 15.08.2020)

Allegato 1

 

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - TAMPONI CON ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE PER I TURISTI DI RIENTRO DA SPAGNA, CROAZIA, GRECIA E MALTA,

(255/2020) L’Ulss 2 comunica che per i propri assistiti che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta c’è la possibilità di effettuare il tampone, obbligatorio sulla base delle nuove direttive, con le seguenti modalità:

MEDIANTE PRENOTAZIONE telefonando al n° 0422 323888 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 (il servizio sarà attivo anche sabato 15 agosto e domenica 16 agosto).

con ACCESSO DIRETTO, senza necessità di prenotazione, dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i giorni, a partire da sabato 15 agosto, recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi:

1) Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria;

2) Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;

3) Ospedale di Oderzo: Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica)

4) Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.

 Il test è gratuito.

Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo.

Si ricorda che in attesa del tampone e del relativo esito i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

 

Giovedì 13.08.2020

Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 84 del 13.08.2020 (efficace fino al 06.09.2020)

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Per chi rientra dall'estero va immediatamente fatta  la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione - SISP, inviando una mail a:
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i 
seguenti dati:

1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero telefono
4. Quando torna (data)
5. Da che Paese torna.

L'Az. Ulss provvederà ad inviare un modulo da compilare, comunicando la data del tampone.

DECRETO LEGGE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE recante misure urgenti di sostegno e rilancio dell'economia

Mercoledì 12.08.2020

DPCM 12.08.2020 Linee guida trasmesse dalla Prefettura di Treviso

ORDINANZA 12.08.2020 Ulteriori misure di contenimento per emergenza epidemiologica

Venerdì 07.08.2020

DPCM 07.08.2020 Proroga misure di contenimento al COVID-19 al 7 settembre 2020

DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE 07.08.2020 "Linee guida didattica digitale integrata"

All. Linee Guida

LINEE GUIDA per la riapertura attivita' economiche, produttive, ricreative (aggiornate al 06.08.2020)

Sabato 01.08.2020

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 01.08.2020 in materia di trasporti

Venerdì 31.07.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 81/2020

La presente ordinanza proroga le precedenti n. 59, 63 e 64 fino al 15.10.2020

Mercoledì 29.07.2020

Delibera Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 - Proroga stato di emergenza al 15.10.2020

Domenica 26.07.2020

Ordinanza Ministero Salute del 24.07.2020 (valido dal 24 al 31 luglio 2020)

In caso di rientro dalla Romania o Bulgaria (motivi di lavoro, studio o motivi di urgenza) e la permanenza in quei territori nei 14 giorni precedenti è stata inferiore alle 120 ore (5 giorni), al rientro fare il prima possibile il  tampone; in tal modo  la quarantena è ridotta al tempo necessario  per avere l'esito del tampone.

Gli interessati devono inviare una  mail a: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

Con i seguenti dati:

1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero telefono
4. Data di rientro 
5. Paese dal quale si rientra 

L'Az. Ulss provvederà ad inviare certificato per isolamento in quarantena.

Mercoledì 15.07.2020

DPCM 14 luglio 2020 - Misure valide fino al 31.07.2020

 

Venerdì 10.07.2020

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020

Sabato 01.08.2020

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 01.08.2020 in materia di trasporti

Giovedì 09.07.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 65 DEL 9 LUGLIO 2020

È prorogata fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul BUR del 14.6.2020, e n. 63 del 26 giugno 2020. 

Mercoledì 08.07.2020

Precisazioni sui rientri dall'estero

Le persone rientrate dall'estero da paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1) (sotto riportato) hanno l'obbligo di segnalare il rientro al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo della permanenza domiciliare fiduciaria (quarantena) per 14 giorni. Al termine della quarantena, non è prevista l’esecuzione del tampone.
I riferimenti per comunicare il rientro dall’estero al Dipartimento di Prevenzione sono:
• tel. 0422.323888, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 16.00;
• mail: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

 

 

Lunedì 06.07.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 64 DEL 6.07.2020

allegato 1 - Paesi per i quali, in caso di rientro in Italia, non è previsto isolamento fiduciario


In particolare

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:
1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;
2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;
3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

 


Chiarimenti sull'ordinanza 64 - 7/7/06

1)I lavoratori mandati in trasferta di lavoro in un paese non Schengen (diverso da quelli indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 64) e che rientrano dopo 4 giorni, facendosi il tampone come stabilito dall’art. 3 dell’ordinanza n. 64 , devono fare anche l’isolamento previsto dall’art. 2, punto 2, dell’ordinanza?

No, per le trasferte di lavoro verso paesi non Schengen è posta la norma speciale dell’art. 3 e si applica soloquesta disposizione, anche se si rientra al lavoro dopo 6 o più giorni, se si fa il tampone; se non si fa il tampone, si deve fare l’isolamento presso l’abitazione. L’art. 2, punto 2, dell’ordinanza vale per i viaggi verso i paesi non Schengen e il rientro in Veneto per motivi diversi da quello della trasferta disposta dal datore di lavoro;

 

2)Il datore di lavoro che va in trasferta per lavoro in un paese diverso da quelli dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 64,deve fare l’isolamento previsto dall’art. 2 dell’ordinanza?

No, si applica nei suoi confronti l’art. 3 relativo alle trasferte di lavoro.

 

3) La persona extracomunitaria residente in Veneto e che va in un paese non Schengen (diverso da quelli dell’allegato 1 dell’ordinaza n. 64) all’estero per motivi personali e non di lavoro, al rientrodeve fare l’isolamento?

Sì, deve fare l’isolamento per 14 giorni dal rientro in Veneto, secondo le disposizioni dell’art. 2 dell’ordinanza n. 64 e seguendo le modalità stabilite anche dall’art. 4 del DPCM (es. segnalazione immediata al rientro, all’Ulss competente per territorio, dell’arrivo dal paese non Schengen e isolamento presso l’abitazione). Questo, a prescindere dalla durata del viaggio. In determinati casi, l’Ulss può disporre l’isolamento in strutture alternative all’abitazione (v. art. 2).

 

4) Si può invitare un amico di cittadinanza britannica e che vive a Londra a venire in vacanza nella mia abitazione senza che sia costretto all’isolamento in Italia e al rientro?

Sì, in Italia non è sottoposto all’isolamento nessun cittadino dello spazio Schengen anche se non più appartenente all’Unione Europea, come la Gran Bretagna. Reciprocamente, i cittadini inglesi possono attualmente rientrare senza isolamento, alla data odierna.

 

 

 

Venerdì 26.06.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 63 DEL 26.06.2020

Allegato 1 Linee guida trasporto pubblico regionale e locale

Allegato 2 Linee guida per la ripresa degli sporti di contatto e squadra

Allegato 3 per la ripresa delle attivita' economiche nelle aree ospedaliere

Lunedì 22.06.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 61 DEL 22.06.2020

Allegato Linee Guida

Sabato 13.06.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 59 DEL 13.06.2020 - Efficace dal 15 giugno al 10 luglio 2020

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

L'ordinanza in pillole

RIPRESA ATTIVITA'

Cinema e spettacoli - Dal 15 giugno 2020

Le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1;

 Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;

Sagre e fiere - Dal 19 giugno 2020

 Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;

Congressi e grandi eventi fieristici - Dal 19 giugno 2020

 Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;

Sale slot, sale giochi, sale bingo - Dal 19 giugno 2020

Le attività relative a sale slot, sale giochi e sale bingo sono svolte in conformità all’allegato 1;

Discoteche e locali assimilabili - Dal 19 giugno 2020

Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc., sono svolte in conformità all’allegato 1;

Attività sportive con contatto

Dal 25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute;

  

PROSEGUIMENTO ATTIVITA' CON ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA

Dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto dell’allegato 1:

- ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering; cerimonie e banchetti);

- attività ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, disposizioni da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere);

- servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);

- commercio al dettaglio;

- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati all’aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)

- uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico);

- palestre (palestre di enti locali e altri soggetti pubblici e privati per attività fisiche anche con modalità a corsi, senza contatto fisico interpersonale);

- manutenzione del verde;

- musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati quali musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura);

- attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso, reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, ecc.); 

- noleggio veicoli e altre attrezzature;

- aree giochi per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti);

- circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età);

Venerdì 12.06.2020

DPCM 11 giugno 2020 - Efficace dal 15 giugno al 14 luglio 2020

Giovedì 04.06.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 56 IN DATA 04.06.2020 - Efficace dall'8 giugno al 27 giugno 2020

Allegato 1

Venerdì 29.05.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 55 IN DATA 29.05.2020 - Efficace dal 1° al 14 giugno 2020

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

L'ordinanza in pillole

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. 

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali  sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1

Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato 

Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

Sabato 23.05.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 50 IN DATA 23.05.2020 - Efficace fino al 14.06.2020

Allegato 1

Allegato 2

Mercoledì 20.05.2020

D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio

Martedì 19.05.2020

Chiarimenti sull'ordinanza regionale n. 48/2020

Domenica 17.05.2020

ORDINANZA REGIONE VENETO n. 48 del 17.05.2020 - EFFICACE FINO AL 2 GIUGNO 2020

allegato 1

allegato 2

 

Accordo tra Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia per visita congiunti nei territori di confine

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

  DPCM 17 maggio 2020 - EFFICACE FINO AL 14 GIUGNO 2020

Sabato 15.05.2020

D.L. N.33 in data 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020

Il Decreto Legge in pillole

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute

3. A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale

4. Fino a 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute

5. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati in relazione a specifici Stati e territori

6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di quarantena in quanto risultate positive al COVID-19 fino all'accertamento della guarigione

7. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

8. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

9. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio

Le misure di cui al decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020

 
 

In attesa dell'emanazione dell'ordinanza regionale si pubblicano le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

LINEE DI INDIRIZZO COMPLETE DI TUTTE LE CATEGORIE

RISTORAZIONE

STRUTTURE RICETTIVE

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

PALESTRE

MANUTENZIONE VERDE

 

Lunedì 04.05.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.  46  IN DATA 04.05 04.05.2020

Domenica 03.05.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 44 in data 03.05.2020  - La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso

Allegato 1 - Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 2 - Protocollo condiviso - ambienti di lavoro

Allegato 3 - Protocollo condiviso - cantieri

Allegato 4 - Protocollo condiviso - trasporti e logistica

L'ordinanza in pillole

Nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale - Spostamenti

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa;

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc... Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto;

Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

Chiusure festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio  o per asporto;

Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1).

Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

Vendita di cibo a domicilio
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore almeno di mascherina e guanti;

Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;

Uso di veicoli privati con passeggeri

L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1;

Vendita in forma ambulante

La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;

Cimiteri e riti funebri

È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Aree verdi e naturali

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;

Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

 

ORDINANZA N. 45 del 03.05.2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - Trasporto pubblico locale -  trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

Sabato 02.05.2020

Circolare Ministero Interno del 2 maggio 2020 Misure valide per tutto il territorio comunale (efficaci dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020)

Giovedì 30.04.2020

Regione Veneto - Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie -  Fase 2 Covid-19

Mercoledì 29.04.2020

Chiarimenti in merito alla ripresa dell'attività degli Agenti di Commercio a partire dal 4 maggio 2020

Gli agenti di commercio possono svolgere la propria attività e quindi spostarsi, senza limiti territoriali, per i loro contatti con la clientela e le aziende preponenti.

Il decreto emanato dal governo (Dpcm 26 aprile 2020) fa  chiarezza su un punto sinora controverso: quella degli agenti di commercio è una delle attività consentite, come da elenco dei codici Ateco contenuto nell’allegato 3 del decreto stesso (codice 46, che contiene la “sottocategoria” 46.1, che designa, appunto, gli intermediari del commercio).

Dunque, da lunedì 4 maggio, data di entrata in vigore delle misure contenute nel decreto, gli agenti di commercio possono riprendere in sicurezza il loro lavoro.

Ovviamente, rimane la necessità di provare le motivazioni dello spostamento in caso di controllo e ciò può essere fatto attraverso il modulo di autocertificazione.

Oltre a questo, a titolo puramente cautelativo si conferma il consiglio di portare con sé i seguenti documenti, pur non essendo ciò obbligatorio o previsto dal decreto:

1. copia del/i contratto/i di agenzia dove è/sono indicata/e la/e zona/e di competenza dell’agente;

2. una visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente.

Attenzione: un’autodichiarazione mendace prevede sanzioni penali

 

Martedì 28.04.2020

Toelettatura per cani - Chiarimenti della Regione Veneto

Chiarimenti in merito alle ordinanze regionali - FAQ aggiornate in tempo reale

Lunedì 27.04.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 43 DEL 27.04.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

Efficace fino al 3 maggio 2020 compreso

L'ordinanza in pillole

  1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante; (efficace dalle ore 18.00 del 27.04.2020)
  2. E' consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; (efficace dalle ore 6.00 del 28.04.2020)
  3. E'ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
  4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;
  5. E' fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;

  

DPCM 26.04.2020 - Misure valide dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17.05.2020

Il DPCM in pillole

Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento. E' fatto divieto trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5

Attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè la ristorazioen con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

Attività servizi alla persona

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti)

Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali

Sull'intero territorio comunale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione (allegati 6 e 7)

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020

Misure di prevenzione

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratori nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti disabili non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti

Domenica 26.04.2020

Aggiornamento chiarimenti sulle ordinanze regionali

Sabato 25.04.2020

Chiarimenti sull'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42/2020 - in merito all'attività di vendita di cibo per asporto

Venerdì 24.04.2020

Ordinanza Sindacale n. 8/2020 all'oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente di riapertura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò"

Ordinanza Sindacale n. 9/2020 all'oggetto: "Rettifica ordinanza n. 7/2020 relativa allo svolgimento dell'attività mercatale e disposizioni per la vendita di prodotti di cartoleria ed attività delle librerie"

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 42 IN DATA 24.04.2020

L'ordinanza in pillole

Vendita cibo per asporto

E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e, consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore e addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio

Vendita vestiti e calzature per bambini

E’ revocata la disposizione restrittiva di cui all’ordinanza n. 40/2020 (apertura consentita per due giorni alla settimana) relativa alla vendita di vestiti per bambini; la vendita per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi

Apertura cartolerie e librerie

E’ revocata la disposizione restrittiva di cui all’ordinanza n. 40/2020 (apertura consentita per due giorni alla settimana) relativa alla vendita di prodotti di cartolerie nonché delle librerie.

Opere pubbliche

E’ ammessa l’esecuzione dei lavori alle categorie di seguito indicate, a prescindere dai codici ATECO intestati all’appaltatore a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:

OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;

OG 4: opere d’arte nel sottosuolo

OG 5: dighe

OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 13: opere di ingegneria naturalistica

OG 21: opere strutturali speciali

OG 23: demolizione di opere

Attività sul patrimonio edilizio

E’ consentita l’attività sul patrimonio edilizio esistente (CILA - Attività edilizia libera)

Coltivazione terreno ad uso agricolo per autoconsumo

E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

Vendita al dettaglio prodotti florovivaistici

E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti

Mercati

Nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini

Tagli boschivi

Sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità

Cimiteri

E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante

Prestazioni di servizio a carattere artigianale

Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinari

Protocollo sicurezza sul lavoro

E’ confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40/2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del Protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.03.2020 ed ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro

Spazi pubblici o aperti al pubblico

E’ confermato l’obbligo per tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate

Le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso

PROTOCOLLO CONDIVISO REGOLAMENTAZIONE MISURE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - 24.04.2020 - Integrazioni

Lunedì 20.04.2020

Chiarimenti da parte dell'Az. Ulss sulla cura e lavorazione degli orti privati anche se situati in Comuni diversi da quello di residenza

E' consentita la coltivazione degli orti di proprietà personale, esclusivamente per l'autoconsumo anche se situati in un Comune diverso da quello di residenza.

Per spostarsi per raggiungerli è necessaria l'autocertificazione dettagliata in modo da consentire la verifica, il possesso e la proprietà, oltre che la produzione per autoconsumo, indicando il percorso più breve per raggiungere l'orto.

Restano vietate le lavorazioni di orti urbani e sociali e la cura delle pertinenze esterne alle seconde case

Mercoledì 15.04.2020

Chiarimenti in merito alla riapertura delle Aziende - 

Le Aziende, prima della riapertura, devono fare una pulizia con sanificazione degli ambienti.

Per info contattare Azienda Ulss 2 - 0422 323744 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

 

Martedì 14.04.2020

Chiarimenti sui quesiti più frequenti in merito all'ordinanza regionale n. 40/2020 

Lunedì 13.04.2020

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 40 DEL 13.04.2020 ALL'OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:

1. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

2. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

3. negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel;

4. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

5. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

6. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa

7. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;

8. l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona,

9. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

10. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;

11. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi

12. è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;

13. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020

14. nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;

15. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi,

16. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;

17. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza; 

18. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

19. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 r già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.

Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso,

 

Ordinance nr. 40 dated 13.04.2020 for Veneto with object: Urgent measures for containing and managing the epidemic emergency related to the coronavirus. Additional provisions.
Here is a summary with the most important information for the citizens.
    • ALL commercial businesses will be closed on the Sundays 19th and 26th April and 3rd May and the holidays 25th April and 1st May 2020. On the days in which they are open the businesses can sell the same products they were selling before 21st February 2020.
    • Outdoor and indoor markets in private and public places are not allowed, unless the mayor of the municipality has a special plan for the merchants. The plan needs to include the following:
        ◦ If outdoors, an indication of the perimeter.
        ◦ Entry and exit must be separated.
        ◦ Surveillance that oversees social distances and the entry area.
        ◦ Both buyers and sellers must use masks and gloves as well as cover mouth and nose. Moreover, they need to follow the other rules included in the following points and the attachment 5 from the 10.04.2020.
    • When moving outside private property, everyone is required to use masks, or any other appropriate device which covers mouth and nose, as well as gloves or hand sanitizer.
    • You are only allowed to move outside the private property alone. Exceptions are made in case of necessity and health reasons, such as accompanying people with disability or minors younger than 14. In any case, a social distance of 2 meters must be respected.
    • Citizens with a temperature higher than 37.5 degrees are NOT allowed to leave their house.
    • The outdoor picnics on 25th April and 1st May 2020 are only allowed on private property and only for the family unit residing in that household.
    • Any parent that has to assist their childbirth is allowed to transfer with any type of transport.
    • Sports must be practiced individually and can be practiced outdoors but only near the residence. In any case, the social distance of 2 meters between any person has to be respected.
    • The vending machines selling products other than fuel are only allowed if they are placed inside offices and businesses allowed to be opened. Such products are potable water, milk, monopoly products, pharmaceutical and para-pharmaceutical products.
    • Consumer electronics stores, hardware stores, lighting stores, photography studios are closed on Sundays and holidays.
    • In all points of sale and marketplaces currently open, the social distance of 2 meters must always be respected and masks and gloves must be used. In any case, the mouth and nose must be covered with any other adequate device. These rules apply in all areas of the point of sale: waiting areas, indoor, outdoor, whether you are buying a product or not.
    • Food and beverages can be sold, but only with home delivery.
    • In all types of production activities and businesses allowed, the regulations for the containment of the diffusion of the coronavirus published 14th March 2020 must be followed. These activities include industrial, retail, wholesale and services such as banking and insurance.
    • For banking activities, meetings with clients and suppliers have to be planned in advance with an appointment. These activities also include the ones practiced by Poste Italiane Spa, insurance companies and self-employed professionals as well as any other form in which there is a need for a face-to-face meeting.
    • Selling clothing for children and babies is only allowed in dedicated shops and only two days a week. The same is valid for bookstores and stationary shops.
    • During any social and economic activity, it is recommended to take the temperature of the people present. Any person with a temperature higher than 37.5 degrees must leave.
    • The transfer to leave waste to the appropriate recycling center (CERD/Ecocentro) is allowed with any with any type of transport. The recycling center must be the one closest to the residence.
    • It is allowed to do maintenance in green areas/parks, both private and public, including touristic areas.
    • The regulations regarding public transport that are already in place are valid until 3rd May, 2020.
All above measures apply from 14th April 2020 until 3rd May 2020 (included).

 

Venerdì 10.04.2020

D.P.C.M. 10 aprile 2020 - Misure prorogate a decorrere dal 14.04.2020 ed efficaci fino al 03.05.2020

Dalla data di efficacia del decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittrive adottate dalla Regione.

Il Decreto in pillole

Restano confermate tutte le misure adottate dai precedenti DPCM

Le principali novità riguardano:

- apertura delle librerie e cartolibrerie;

- negozi di abbigliamento per neonati e bambini;

- negozi di articoli sanitari;

- negozi di animali;

- attività professionali, scientifiche e tecniche

SPAZI DA CONSIDERARE NELLA DEFINIZIONE DEI 40 METRI dicui all'allegato 5 punto 7 del DPCM.

Per indicazioni in merito contattare l'ufficio unico di assitenza alle imprese   - che rimane a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al numero di telefono 0422 323744

 

Negli allegati al decreto è possibile verificare i nuovi codici ATECO delle attività cui è consentita la ripresa

Per saperne di più vai alla pagina delle FAQ del sito www.governo.it (in costante aggiornamento)

  

Giovedi 09.04.2020

Decreto Legge n. 23/2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"

Il Decreto in pillole

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese: SACE Spa concede fino al 31.12.2020 garanzie per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

2. Fondo centrale di garanzia PMI: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

3. Sospensione versamenti tributari e contributivi: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione;

4. Certificazione Unica: per l'anno 2020 il termine è prorogato al 30 aprile;

5. Credito di imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio dei virus nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di disposizioni di protezione individuale;

6. Fondo solidarietà mutui prima casa: lavoratori autonomi (liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Per un periodo di nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno;

7. Termini agevolazioni prima casa: i termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;

8. Pin INPS: fino al termine dello stato di emergenza l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale

 

Lunedì 06.04.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 39 DEL 6 APRILE 2020

Ordinanza in pillole

Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua, gomma, trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente.

1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti

2. Evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio

 

Sabato 04.04.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 38 DEL 4 APRILE 2020

Ordinanza in pillole

1.  l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata, nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020;

2. L’attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell’emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;

3. L’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private.

 

Venerdì 03.04.2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 3 APRILE 2020

L'ordinanza in pillole

Prorogata l'ordinanza n. 33 del 20.3.2020 fino al 13 aprile 2020 e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio:


a) divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

b) è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;

c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;

d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita digeneri  alimentari;

 

Giovedì 02.04.2020

Ordinanza del Sindaco n. 5 del 02.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 02.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei mercati di Ponte di Piave. Proroga ordinanza n. 1/2020

 

Mercoledì 01.04.2020

DPCM 1 APRILE 2020

Il Dpcm in pillole

Il decreto estende tutte le misure restrittive attualmente in vigore fino al 13 aprile.

Viene introdotto il divieto di sessioni di allenamento per gli atleti all'interno degli impianti sportivi.

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DEI MERCATI DI PONTE DI PIAVE. PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 12/03/2020

Prorogata fino al 13 aprile la sospensione dei mercati del venerdì a Negrisia e del sabato a Ponte di Piave

 

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Segnaliamo faq della Presidenza del Consiglio sulle attività ricettive:
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

VAI ALLE FAQ - Sito www.governo.it

 

Lunedì 30.03.2020

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 del 29.03.2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
- Facendo seguito all'ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che prevede ulteriori interventi urgenti di protezione civile
- A seguito della condivisione con gli altri Comuni delle linee guida per intervenire nel modo più omogeneo possibile a beneficio dei cittadini dei nostri territori
- A seguito della destinazione del Governo dell'importo di  euro 49.424,55 al Comune di Ponte di Piave da destinare a cittadini bisognosi per  l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità
PUBBLICHEREMO A BREVE:
- l'avviso per raccogliere le richieste dei cittadini che vorranno essere beneficiari.
Grazie per la collaborazione

 

Domenica 29.03.2020

D.P.C.M. 28 marzo 2020 

CODICI ATECO AGGIORNATI (alla luce dei DPCM 22.03.2020 E DEL DM 25.03.2020

Sabato 28.03.2020

Disposizioni per chi rientra dall'estero - ORDINANZA MINISTERO SALUTE E TRASPORTI 28.03.2020

Chi rientra in Italia dall'estero deve  autodenunciare la propria quarantena.

Inviare una mail all'indirizzo dell'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i seguenti dati:

1. Nome e cognome

2. Data di nascita

3. Numero di telefono

4. Data di rientro

5. Paese dal quale si rientra

L'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana provvederà ad inviare il certificato per l'autoisolamento in quarantena

 

Order of the Ministry of Health and Transport 28/3/2020
Those who wish to enter Italy from abroad must self-report their quarantine.
Send an email to Az. Ulss2 Marca Trevigiana at the address coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it with the following information:

  1. Name and surname

  2. Date of birth

  3. Telephone number

  4. Date of entry

  5. Country you are coming from

Az. Ulss2 Marca Trevigiana will come back to you with a certificate of self-isolation in quarantine.

 

Venerdì 27.03.2020

Regione del Veneto - Direzione Prevenzione - Uscite e spostamenti persone con disabilità intellettiva

Giovedì 26.03.2020

Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020
Gazzetta ufficiale del 25 marzo 2020
Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 marzo 2020

Modello di autodichiarazione

Martedì 24.03.2020

Circolare esplicativa Ministero Interno al DPCM 22.03.2020  - Codice ATECO

Lunedì 23.03.2020

Nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti a' sensi DPCM 22.03.2020

Ordinanza sindacale n. 3/2020 "Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile per la distribuzione di mascherine alla popolazione"

Domenica 22.03.2020

DPCM 22.03.2020 - Disposizioni valide dal 23.03.2020 ed efficaci fino al 03.04.2020

Il Dpcm in pillole

  • sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM; l'elenco dei codici ATECO può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
  • le attività professionali non sono sospese;
  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; di conseguenza "non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" (di cui al DPCM 8 marzo 2020);
  • le attivitò produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica attività nonché servizi essenziali;
  • consentita attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
  • restano chiusi Musei e luoghi della cultura nonché i servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto

VAI ALLE FAQ - Sito www.governo.it

ORDINANZA MINISTERO SALUTE in data 22.03.2020

L'ordinanza in pillole

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

Sabato 21.03.2020

Vademecum sull' utilizzo delle mascherine

 

Venerdì 20.03.2020

ORDINANZA MINISTERO SALUTE in data 20.03.2020 (valida dal 21.03.2020 al 25.03.2020)

L'ordinanza in pillole

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;


b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;


c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;


d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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COMUNICATO AZ. ULSS ZERO

L'Azienda Ulss Zero comunica che è prorogata al 30.06.2020 la scadenza delle Tessere Sanitarie

Viene prorogato il periodo di assistenza al 30.06.2020 per gli assistiti extra comunitari nelle categorie 05 (in attesa rinnovo permesso di soggiorno), 12 (residente a scadenza assistito) e 31 (domiciliato assistito).

Viene prorogata al 31.03.2021 la data di scadenza dei certificati di esenzione per condizione economica che hanno data di validità fino al 31.03.2020.

Viene messa disposizione degli assistiti una funzionalità del portale: www.sistemats.it per potersi autocertificare online con accesso tramite SPID o TS-CNS disponibile nel percorso Cittadini > Esenzioni da reddito

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.33 DEL 20.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

 

L'ordinanza in pillole 

- sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura.

- si può usare la bicicletta SOLO per comprovate esigenze di lavoro salute e necessità.

- in caso di attività motoria o uscita con l'animale per le sue necessità fisiologiche, obbligo a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora)

- con riferimento all'tapertura dei bar delle aree di servizio e rifornimento carburante questi potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali; per gli esercizi lungo le strade extraurbane secondarie sarà consentita l'apertura dalle ore 6 alle 18 dal lunedì alla domenica; NON è consentita nelle aree di servizio e rifornimento che attraversano centri abitati.

- alla DOMENICA restano CHIUSI esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.

- Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole.

- Nei suddetti esercizi potrà entrare UN SOLO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza.

 

Martedì 17.03.2020

D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 2 in data 17.03.2020 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE STRUTTURE SPORTIVE E GIARDINI PUBBLICI RECINTATI PER EVITARE FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN TALI AREE.

 

Nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti

 

Il Decreto "Cura Italia" in pillole

Sostegno ai lavoratori e alle aziende

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

 Misure in campo fiscale

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro(versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo); 
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati)
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;

Altre misure

  •  la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;

 

Domenica 15.03.2020

Guida pratica dell'ISS (Istituto Superiore della Sanità) per la raccolta dei rifiuti domestici

 

Lunedì 14.03.2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Venerdì 13.03.2020

Comunicato Regione Veneto - Ordinanza della Regione per la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, garantendo le esigenze essenziali di mobilità 

Comunicato Regione Veneto - "Coronavirus. Nuova organizzazione sanità Veneto: sospesa anche attivita' intramoenia negli Ospedali

Prefettura di Treviso - Coronavirus - disciplina sanzionatoria (gestori pubblici esercizi e attivita' commerciali)

Circolare del Ministero della Salute - Donazioni sangue

Giovedì 12.03.2020

Le novità in pillone introdotte dal DPCM 11 marzo 2020

 1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

2. sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

3. restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

4. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse)

5. restano garantiti, nel rispeto delle norme igieico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari assicurativi, nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli aspazi comuni

PER TUTTE LE ATTIVITA' NON SOSPESE SI INVITA AL MASSIMO UTILIZZO DELLE MODALITA' DI LAVORO AGILE

Ordinananza del Sindaco  Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei mercati di Ponte di Piave n. 1/2000

 

Mercoledì 11.03.2020

D.P.C.M 11.03.2020

Ulteriori disposizioni - Nota della Prefettura prot. 20187 in data 11.03.2020

In via precauzionale sono sospesi fino al 3 aprile compreso, e comunque fino a nuove disposizioni, il mercato di venerdì nella frazione di Negrisia e del sabato nel Capoluogo

 

Martedì 10.03.2020

DECRETO #IORESTOACASA - leggi le FAQ

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI - ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DPCM 9 MARZO 2020

 

Al fine di contenere e meglio gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si invita la cittadinanza a recarsi agli sportelli comunali solo in caso di estrema necessità e previo appuntamento telefonico
E’ possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti:

• Ufficio Segreteria/Protocollo 0422 858914

• Ufficio Servizi Demografici 0422 858906 – 858917

• Ufficio Tecnico 0422 858911 – 858912 - 858919

• Ufficio Servizi Sociali 0422 858908 - 858905

• Ufficio Polizia Locale 0422 858950

• Ufficio Ragioneria – Tributi 0422 858903 - 858915

  

DPCM 09.03.2020 (le presenti disposizioni sono valide per tutto il territorio nazionale)

Lunedì 09.03.2020

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - PRESTAZIONI SANITARIE, AUTORIZZATI GLI SPOSTAMENTI

Treviso, 9 marzo 2020

Si comunica ai cittadini che sono garantite le prestazioni programmate con il Sistema Sanitario Nazionale: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi programmati, ecc.

Le prenotazioni sono ad oggi confermate e sono regolarmente erogate.

Si precisa altresì che le persone sono autorizzate a spostarsi nel territorio, anche uscendo o entrando dalla zona “rossa”, per finalità sanitarie.

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In attesa dell'emanazione dell'ordinanza regionale, l'interpretazione del DPCM, sentita la Prefettura è la seguente:

Dopo le ore 18.00 è consentito l’asporto per le attività che ne sono attrezzate

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 Ordinanza n. 646 del Dipartimento di Protezione Civile in merito alla mobilità e trasporti

Comunicato stampa  Ministero dell'Interno

Il Sindaco, Paola Roma, esprime la vicinanza a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri, ai volontari ed a tutti gli operatori che sono in questi giorni impegnati nell'emergenza in atto

Un particolare ringraziamento va al personale del Comune di Ponte di Piave ed alle Forze dell'Ordine che si stanno adoperando nella gestione dell'emergenza da COVID-19

Domenica 08.03.2020

 AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE IN CASO DI SPOSTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER MOTIVI DI

LAVORO – NECESSITA’ - SALUTE
O PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA’

I moduli sono disponibili all'ingresso del Municipio

oppure verranno forniti dalle Forze dell'Ordine nel corso dei controlli sulle limitazioni della mobilità

Si tratta di una autocertificazione da compilare e portare con sè negli spostamenti, indicando il motivo per cui si effettua il tragitto. Possono essere utilizzati più moduli in caso di spostamenti per motivi diversi.

In caso di controlli, il personale di Pubblica Sicurezza avrà il compito di convalidare il documento per poi proseguire con lo spostamento.

 

Scarica il modulo (in pdf)

 

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MISURE ADOTTATE NELLA PROVINCIA DI TREVISO

  • EVITARE ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori e all'interno dei medesimi
  • E' RACCOMANDATO di rimanere presso il proprio domicilio ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C
  • DIVIETO ASSOLUTO di mobilita' per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena
  • SONO SOSPESI eventi e competizioni sportive di ogni genere e disciplina in luoghi pubblici o privati
  • SONO SOSPESE tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico
  • SONO SOSPESI i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
  • SONO CHIUSI i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura
  • SONO SOSPESE le procedure concorsuali pubbliche e private
  • SONO SOSPESI i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico
  • SONO CHIUSE nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita
  • SONO SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali sociali e ricreativi
  • APERTURA BAR RISTORANTI dalle ore 6.00 alle ore 18.00

SONO INVECE AMMESSE O RACCOMANDATE LE ATTIVITA' di:

  • RIENTRO presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • SPOSTAMENTO motivato da comprovate esigenze lavorative o spostamenti per motivi di salute
  • APERTURA generi alimentari, farmacie, parafarmacie

 

Trattandosi di emergenza, le informazioni sono suscettibili di costanti aggiornamenti

Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020 il DPCM 8 marzo 2020.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell' 8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all' articolo 1ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
 

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Le novità in pillole introdotte dal DPCM 8 marzo 2020

ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE 

Art. 1 lett. n): Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1) lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Art. 1, lett.o): sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera n) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Art 1. lett. r): nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d) con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’all. 1, lett. d) con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 1, lett. s): sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’
Art. 1, lett. a): evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

INDICAZIONI SANITARIE
Art. 1, lett. b): ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (o il numero dell’Az.Ulss 2 – 0422 323888).

Art. 1, lettc. c): divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI
Art. 1, lett. g):; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimiliati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
Art. 1, lett. h): i servizi educativi e le attività scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 3 aprile 2020

LUOGHI DI CULTURA E CERIMONIE RELIGIOSE
Art. 1 lett. i): l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lett. d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

DPCM 08.03.2020

 

Venerdì 06.03.2020

Treviso, 6 marzo 2020

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - Aggiornamento serale

L'ULSS 2 in relazione al bollettino serale coronavirus comunica che:

Non vi è stata alcuna variazione, rispetto a stamane, nel numero di decessi. Il cluster Treviso ha registrato sette nuovi ricoveri di pazienti. Uno di questi, ultraottantenne con pluripatologie, è stato ricoverato in terapia intensiva.

Negli ultimi giorni si sono registrate, sempre al Ca' Foncello, anche cinque dimissioni, in altrettanti pazienti con Covid, le cui condizioni hanno consentito di porli in isolamento domiciliare.

 

Giovedì 05.03.2020

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - Aggiornamento serale

Treviso, 5 marzo 2020

In relazione all’ultimo bollettino di aggiornamento sul coronavirus divulgato da Azienda Zero, l’Ulss 2 precisa che:

Le 12 nuove positività registrate rispetto al bollettino di ieri riguardano tutte soggetti provenienti dal domicilio, affetti da infezioni virale e sintomatici, che hanno evidenziato positività al coronavirus.   
Nessuno di questi pazienti versa in condizioni critiche, né necessita di supporto intensivo. Si tratta prevalentemente di persone anziane, spesso affette da più patologie che sono state ricoverate, a seconda delle rispettive patologie, in isolamento in diversi reparti del Ca’ Foncello. 

Rispetto a ieri i decessi sono saliti a 7 per l’inserimento nel bollettino di un paziente 93enne, con pluripatologie, che era stato ricoverato in Geriatria in data antecedente al decesso della prima paziente risultata positiva al Covid-19, il 25 febbraio scorso. Il paziente, dimesso, era successivamente rientrato in ospedale: al momento del decesso era ricoverato in malattie infettive.
Tutti e sette i pazienti finora deceduti nell’Ulss 2 erano anziani, con pluripatologie, e sono deceduti con positività Sars-CoV 2, non per Covid-19. 
 
In terapia intensiva sono attualmente ricoverati due pazienti, gli stessi di ieri, rispettivamente uno al Ca’ Foncello e uno a Conegliano. Le condizioni di entrambi sono stabili.   

 

COMUNICATO CONGIUNTO AZ. ULSS 2 E SINDACI

Treviso, 5 marzo 2020

In relazione ai numeri inviati dalla Protezione Civile ci preme sottolineare che i casi ( soggetti positivi al test  nella quasi totalità asintomatici o altri contatti in isolamento fiduciario ) vengono seguiti a domicilio dai nostri operatori con criteri di massima prudenza.

Tutti i casi con sintomatologia sono ospedalizzati e seguiti da professionisti di qualità.

A parere dell’Azienda Sanitaria  in questa fase non sono necessari provvedimenti attivati dalle autorità comunali.

Mercoledì 04.03.2020

Le novità in pillole introdotte dal DPCM 4 marzo 2020

Art. 1 lett. a) sono sospesi i congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; (fino al 3 aprile 2020)

Art. 1 lett. b) sono sospese le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; (fino al 3 aprile 2020)

Art. 1 lett. c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito nei Comuni diversi da quelli dell’all. 1 del DPCM 1° marzo 2020 e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero al’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’all’1, lett. d) “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”

Art. 1 lett. d) fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza alle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, corsi professionali, master e Università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Art. 1 lett. e) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite gidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

Art. 1 lett. m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità o lungo degenza, Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Art. 4 Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo esono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure fino al 3 aprile 2020

DPCM 4 marzo 2020

 

Martedì 03.03.2020

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2

Treviso, 3 marzo 2020

In relazione all'ultimo bollettino di aggiornamento sul Coronavirus divulgato da Azienda Zero, l'Ulss 2 precisa che:

  • gli 11 nuovi positivi registrati dal "cluster Treviso" sono riferiti a 4 pazienti ricoverati in Malattie Infettive e a 7 persone collocate in isolamento territoriale (sei anziani con gravi problematiche di salute ospiti di Centri Servizi, una persona in isolamento domiciliare);
  • i due nuovi decessi sono registrati non Covid-19 ma in pazienti anziani con Covid-19. Si tratta di una donna di 97 anni e di un uomo di 83 anni, entrambi con pluripatologie. Il decesso inserito nella colonna "deceduto per altre cause" è riferito al paziente che era stato ricoverato in Utic, deceduto per problematiche cardiologiche e risultato positivo al Covid-19. In Terapia Intensiva è attualmente ricoverato un paziente di 47 anni, le cui condizioni vengono definite "discrete" dai medici del Ca' Foncello.
  • Tutta la casistica riportata, incluso il paziente ricoverato in Terapia Intensiva, afferisce al focolaio infettivo della Geriatria, focolaio sul quale l'Azienda sta intervenendo con decisione mediante progressive dimissioni, con conseguente bonifica completa del reparto.
  • Per quanto riguarda i Centri Servizi l'Ulss 2 ha messo a punto e condiviso con le strutture i protocolli relativi a tematiche quali effettuazione di tamponi, gestione di eventuali casi positivi, regolamentazione delle visite.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del DPCM 01.03.2020 il Sindaco, d'intesa con le Associazioni di Categoria, sentita la Prefettura nel corso dell'incontro tenutosi in data 02.03.2020 e rilevato che il Presidente della C.C.I.A.A. ha proceduto ad informare sulle misure di prevenzione gli operatori delle varie categorie economiche, in aggiunta ha fatto recapitare a mano alle Attività di Pubblico Esercizio, Somministrazione, Ricettive e Commerciali del Comune di Ponte di Piave, la lettera qui allegata, unitamente alle 10 norme igieniche da seguire.

10 Norme igieniche da seguire

Lunedì 02.03.2020

SINDACI ULSS 2, «ATTIVI 24 ORE SU 24 PER INFORMARE I CITTADINI»

Treviso, 2 marzo 2020
«I sindaci sono attivi 24 ore su 24 per informare i cittadini ed applicare efficacemente le misure precauzionali disposte dal Governo d’intesa con le Regioni interessate dall’emergenza Coronavirus». Così i Sindaci dell’Azienda Ulss 2, all’esito della riunione tenutasi all’Auditorium della Provincia e convocata dalla Prefettura d’intesa con Ulss n.2, primi cittadini e Ufficio scolastico territoriale per definire una linea condivisa in seguito alla pubblicazione, nella serata di domenica 1 marzo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I sindaci del Distretto, nelle ultime settimane, hanno operato costantemente al fianco della Regione e delle autorità sanitarie per tranquillizzare la cittadinanza e le attività produttive, veicolare le disposizioni emanate da Ministero della Salute ed applicare, contestualizzandole nei rispettivi territori comunali, le limitazioni per il contenimento del contagio da Coronavirus. Da qui la necessità di raccogliere una serie di istanze dirette al Prefetto, all’Azienda sanitaria e al Provveditore scolastico.
«Stiamo facendo il massimo, cercando di rispondere – per quanto possibile – ai cittadini che si rivolgono ai nostri Uffici o direttamente a noi, anche attraverso i social network, per ottenere informazioni sulle chiusure di scuole o sulla sospensione di attività di didattiche, sulle limitazioni ai servizi e sulle cautele da adottare», proseguono i sindaci. «Intendiamo però condividere una linea applicativa per garantire uniformità ed evitare confusione».
Con riferimento all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 marzo, sono stati sciolti alcuni dubbi interpretativi su alcune norme: si potranno svolgere allenamenti a porte chiuse – organizzati dalle società sportive - nelle strutture sportive comunali. Le biblioteche resteranno aperte con ingressi contingentati, così come musei e altri luoghi di cultura. Infine, si potranno svolgere incontri e riunioni ordinarie, a patto che non si formino assembramenti. Per quanto concerne le aperture dei negozi, i Comuni, in collaborazione con le Associazioni di categoria, si occuperanno della comunicazione alle attività produttive delle specifiche disposizioni del DPCM.

  

Le novità in pillole introdotte dal DPCM 1 marzo 2020

  1. Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine  e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;
  2. Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonchè degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico come grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  3. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata dall'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  4. sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica;
  5. apertura al pubblico dei musei, biblioteche e archivi con ingresso contingentato e modalità tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  6. chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto (01.03.2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente (Dip. Prevenzione Az. Ulss 2 Marca Trevigiana - 0422 323888 - coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it , nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

 

Domenica 01.03.2020

DPCM 1 marzo 2020

Per quanto riguarda tutte le questioni inerenti il DPCM, attendiamo l'incontro di domani in Provincia alle ore 10.30 con il Prefetto e l'Azienda Ulss2, di seguito provvederemo a comunicare ai cittadini le applicazioni del Decreto.

Convocazione riunione

 

Sabato 29.02.2020

In attesa del decreto ufficiale comunichiamo che il tavolo Ministeriale-Regionale ha confermato la sospensione delle lezioni scolastiche anche per la prossima settimana. Vi terremo aggiornati con la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali non appena ci saranno comunicati

Siamo in costante e continuo contatto con l'Azienda Ulss2 per gli sviluppi.

 

Giovedì 27.02.2020

Comunicato stampa Regione Veneto - Spiegazione procedure per i contatti di casi confermati

Nota della Regione Veneto - prot. 94914 in data 27.02.2020  con allegata  Circolare 5443/2020 del Ministero della Salute

Comunicato stampa Regione Veneto - Cluster di Treviso

Mercoledì 26.02.2020

Direttiva n. 1/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri

 

Attivo indirizzo mail Az. Ulss 2 Marca Trevigiana per autodenuncia provenienza zone a rischio: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

Caro Concittadino,
a seguito dell’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020, della Regione Veneto, è fatto obbligo "da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS di comunicare tale circostanza ad Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Aulss 2 - al numero 0422 323888 per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Chiama i Numeri verdi

Numero verde nazionale 1500
Numero verde Regione Veneto 800462340
Numero Azienda Ulss 2 0422 323888

 

DPCM 25.02.2020

Martedì 25.02.2020

Norme comportamentali - utenti SAVNO

Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1

Lunedì 24.02.2020

Informativa plurilingue (Italiano - Inglese - Cinese)

Domenica 23.02.2020

Come convenuto in sede di Conferenza dei Sindaci, alla presenza dei dirigenti dell’ULSS, del direttore dell’Ufficio scolastico provinciale e del Prefetto, tutti i Comuni si atterranno alle disposizioni di cui all’ORDINANZA del Ministero della Salute e della Regione del Veneto emanata in data odierna, che dispone fino al 1 marzo 2020 compreso:
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato;
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e biblioteche;
- la sospensione di ogni viaggio di istruzione.

Comunicazione del dirigente dell'Istituto Comprensivo

Ordinanza regionale del 23/2/2020

Slide incontro Conferenza dei sindaci  su Covid 19 del 23/2/20

 

Comunicato stampa Ulss 2 TV

Treviso, 23 febbraio 2020
 
CORONAVIRUS, OGGI IL SUMMIT CON PREFETTO, SINDACI, DIRIGENTE SCOLASTICO PROVINCIALE NELL’ULSS 2 AD OGGI NESSUN CASO, ATTIVO DA DOMANI NUMERO DEDICATO AZIENDALE
 
La Task Force messa in campo dall’Ulss 2 per affrontare l’emergenza coronavirus si è incontrata oggi con tutti i Sindaci, il Prefetto, il Dirigente Scolastico Provinciale, per affrontare le principali tematiche legate alla presenza di casi di malattia in Veneto.

Nell’Ulss 2, è stato ribadito in apertura dell’incontro, non si sono ancora registrati casi. Nella giornata di oggi erano circolate fake news sui social: nei confronti di quanti, in questo delicatissimo momento, divulgano false notizie procurando allarme ingiustificato scatteranno immediate denunce.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i protocolli recepiti, sia a livello territoriale che ospedaliero, definiti dalle Autorità sanitarie centrali (Ministero della Salute e Regione del Veneto).

Nel dettaglio sono state illustrate e condivise principali azioni di sanità pubblica per il contrasto alla diffusione del virus, con particolare riferimento:
• ai contatti ad alto rischio (es. soggetti sintomatici provenienti dalla Cina o convivente di caso confermato)
• ai contatti a rischio intermedio (es. contatto consistente di caso confermato)
• ai contatti a basso rischio (es. contatti occasionale di caso confermato)

Sono stati illustrati alle autorità presenti i percorsi attivati, a livello ospedaliero, per la presa in carico dei soggetti con sintomatologia importante e per l’esecuzione degli accertamenti microbiologici.  Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi di emergenza-urgenza, partendo dal 118 per giungere ai Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello (hub) e degli altri cinque ospedali dell’Ulss 2, per i quali sono definiti appositi  protocolli operativi emergenziali. Tali protocolli prevedono, in particolare, che i casi sospetti vengano presi in carico e messi in isolamento nell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Ca’ Foncello.

L’Ulss 2 attiverà, da domani un numero telefonico aziendale dedicato.

Il numero telefonico è lo 0422.323888: sarà operativo dalle 14 di lunedì 24 febbraio, in modalità h24, e si affiancherà al numero verde regionale, 800462340 e al 1500, attivo a livello nazionale.

Il numero telefonico aziendale avrà una funzione informativa ma, anche, operativa, in rete con il 118 e con i servizi territoriali e ospedalieri.
Sulla base dello scenario epidemiologico attuale l’Ulss 2 ha invitato i Sindaci del territorio provinciale a diffondere le principali raccomandazioni igieniche, valide per tutti i cittadini, per il contenimento della diffusione del virus:

  • Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  • Ridurre al minimo la condivisione di oggetti
  • Adeguare un’adeguata areazione agli ambienti in cui si soggiorna
  • Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di grande aggregazion


Per quanto riguarda la chiusure delle scuole e la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato tutte le relative disposizioni saranno contenute nell’ordinanza che sarà divulgata a breve dalla Regione. L’ordinanza avrà ovviamente valenza regionale.
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Ufficio Stampa Ulss 2 “Marca trevigiana”


Sabato 22.02.2020

Comunicazione della Regione ai Sindaci

Pubblichiamo di seguito informazioni ufficiale sui comportamenti da tenere relativamente all'emergenza da Coronavirus:

il numero utile messo a disposizione dal Ministero della Salute è il 1500 che per il Veneto mette in collegamento con una apposita unità operativa dell'ospedale di Padova.

Informazioni aggiornate anche sul sito della Aulss2

Video informativo della Regione del Veneto:

 

 

Volantino informativo del Ministero della Salute

Permanenza volontaria a domicilio di scolari e studenti di ritorno dalla Cina
Segnalazione dalla Scuola al Servizio igiene e Sanità Pubblica - Indicazioni Operative Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
 
 
Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - ha emanato le indicazioni per gli Operatori dei servizi/esercizi che per ragioni lavorative vengono a contatto con il pubblico, fornendo chiarimenti circa i comportamenti da tenersi.
 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
 

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news pubblicata il ven 30 set 22